Cassazione Civile, Sentenza n. 33364/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione del decreto del Tribunale di Taranto (27/28 giugno 2018) con cui era stato liquidato un compenso pari a €10.000,00 alla ricorrente per l'incarico di commissario giudiziale. La ricorrente deduceva che, avendo svolto attività di accertamento dell'attivo e redatto la relazione ex art.172 l.fall., il compenso doveva essere liquidato anche con riferimento all'ammontare dell'attivo (secondo le percentuali previste dal d.m. n.30/2012), nonostante la procedura concordataria fosse risultata improcedibile per mancato raggiungimento delle maggioranze e fosse stata dichiarata la contemporanea fallimento della società
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha prima affermato il principio che, anche se il concordato viene a cessare e segue la dichiarazione di fallimento, è in capo al tribunale che ha gestito il concordato (giudice del concordato) il potere di liquidare il compenso del commissario giudiziale. Tuttavia, nel caso concreto il tribunale aveva correttamente applicato il d.m. n.30/2012: poiché non era stata effettivamente eseguita alcuna liquidazione dei beni, non sussisteva base per calcolare il compenso sulle percentuali riferite all'attivo realizzato; il parametro applicabile era quello residuale (minimi previsti dall'art.4 del d.m. n.30/2012 e il criterio del passivo), e il compenso liquidato dal Tribunale risultava superiore ai minimi, per cui la liquidazione era legittima. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e non sono state disposte condanne ulteriori sulle spese (ma è data comunicazione sulla possibile applicazione di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002).
Norme richiamate
Decreto Ministeriale 25.1.2012 n.30
Disciplina i criteri di liquidazione dei compensi dei commissari giudiziali. Art.5 distingue concordati con forme di liquidazione (compenso sulle percentuali sull'attivo realizzato) e gli altri concordati (percentuali sull'attivo e passivo risultanti dall'inventario). La Corte interpreta che, dopo la riforma, l'inventario rileva ai fini del calcolo del passivo ma, in assenza di effettiva liquidazione, non è possibile applicare percentuali sull'attivo non realizzato; in tal caso si applicano i minimi di cui all'art.4.
Legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n.267 e successive modifiche)
art.161, art.165, art.172, art.177, art.39
Art.161 regolamenta la nomina del commissario giudiziale; art.165 comma 2 rinvia gli artt.36-39 al commissario (quindi art.39 sui criteri di liquidazione vale per il commissario); art.172 disciplina l'inventario; art.177 riguarda le maggioranze per l'omologazione; art.39 stabilisce che la liquidazione del compenso avviene al termine della procedura, consentendo al tribunale che ha seguito il concordato di provvedere anche dopo la chiusura patologica.
art.112, art.360 comma 1 n.3
Riferimenti formali agli strumenti di impugnazione in cassazione invocati dalla ricorrente (violazione di norme di diritto e falsa applicazione).
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto che, a seguito della pronuncia, sussistono i presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, salvo verifica dell'amministrazione giudiziaria sulle cause di esenzione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n.15789/2021; Cass. n.16269/2016; Cass. n.20762/2021; Cass. n.20948/2021; Cass. n.4711/2011
La Corte richiama e utilizza precedenti: in particolare la n.15789/2021 che ha affermato la competenza del tribunale del concordato a liquidare il compenso anche dopo la chiusura patologica della procedura; menziona altresì pronunce discordanti (es. 16269/2016) ma adotta la linea più recente e coerente secondo cui il tribunale del concordato deve provvedere alla liquidazione quando la procedura si è conclusa per qualsiasi causa.
Massime di principio
- Quando un concordato preventivo ammesso si conclude "patologicamente" (mancata omologazione, improcedibilità, revoca) e segue dichiarazione di fallimento, il potere di liquidare il compenso del commissario giudiziale spetta normalmente al tribunale che ha seguito il concordato (giudice del concordato), non al giudice delegato del fallimento.
- Il d.m. n.30/2012 distingue i criteri di calcolo del compenso: le percentuali sull'attivo sono applicabili solo se è effettivamente realizzata una liquidazione dei beni; in assenza di effettiva liquidazione non si può valorizzare l'attivo realizzato e allora rilevano i parametri residuali/minimi (art.4) e il criterio del passivo indicato dal d.m.
- Il compenso del commissario giudiziale non va trattato come credito da verificare nel passivo fallimentare: la liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice è di norma esercitata con decreto dal medesimo giudice che li ha nominati.
- Il tribunale dispone di un potere di valutazione sull'entità del compenso in relazione all'attività svolta, purché rispetti i minimi previsti; una liquidazione superiore ai minimi ma congrua all'opera non è facilmente annullabile in cassazione.
- In ipotesi analoghe è utile verificare preliminarmente se sia stata realizzata o meno la liquidazione dell'attivo: se sì, le percentuali sull'attivo possono trovare applicazione; se no, occorre applicare i criteri residuali previsti dal d.m. e dalla giurisprudenza recente.
- È importante considerare la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione quando vi sono precedenti contrapposti: i princìpi enunciati dalle sentenze più recenti e coerenti sul tema (es. n.15789/2021) orientano l'interpretazione della competenza e dei criteri di liquidazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33284/2021 del 11/11/2021
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33408/2021 del 11/11/2021
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33450/2021 del 11/11/2021
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33452/2021 del 11/11/2021
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33453/2021 del 11/11/2021
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33454/2021 del 11/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →