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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33450/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa al pagamento dei compensi professionali per la progettazione (piano di lottizzazione e progetto di edificazione) di due impianti industriali nei Comuni di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. Il Tribunale aveva condannato la Distilleria al pagamento di somme a favore dei professionisti; la Corte d'appello ha parzialmente ridotto gli importi riconosciuti. In Cassazione la Distilleria ha proposto quattro motivi: in particolare ha dedotto l'inadempimento dei professionisti per non avere informato della impossibilità di realizzare le opere in assenza di approvazione della variante urbanistica (violazione degli artt. 1176, 2236, 1337, 1375, ecc. c.c.), e ha contestato la decisione sulle spese; i resistenti hanno proposto ricorso incidentale lamentando la riduzione delle prestazioni accessorie e delle maggiorazioni riconosciute ai professionisti ai sensi del DM 21/08/1958.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo principale relativo all'inadempimento del professionista: dall'accertamento di merito risultava che la committenza aveva richiesto la predisposizione del progetto prima dell'approvazione della variante urbanistica e che la mancata approvazione non era imputabile al professionista; non sono emersi errori o negligenze tali da far decadere il diritto al compenso. Sono state ritenute infondate anche le doglianze sulla motivazione e sulla regolazione delle spese di lite: la Corte d'appello ha valutato i profili probatori e ha esercitato il suo potere discrezionale nella determinazione e nella riduzione delle maggiorazioni per prestazioni accessorie (es. riduzioni dal 40% al 10% o dal 60%/45% al 10% ove non adeguatamente documentate). Il giudice di legittimità ha dichiarato compensate le spese del giudizio di cassazione e ha disposto il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1176 cod. civ.

    Riferito al criterio della diligenza richiesta al debitore; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione perché non è emersa negligenza del professionista nell'esecuzione dell'incarico, stante la sequenza temporale degli atti.

  • art. 2236 cod. civ.

    Norma sulla responsabilità del prestatore d'opera intellettuale per attività di speciale difficoltà; la Corte ha ritenuto che non si configurasse responsabilità professionale in assenza di errori, negligenze o inadeguatezza del progetto.

  • art. 1375 cod. civ.

    Principio della buona fede nei contratti: la Corte ha osservato che non è provato un comportamento contrario alla buona fede da parte del professionista e che la committenza aveva scelto di far predisporre il progetto prima dell'approvazione della variante.

  • art. 1337 cod. civ.

    Dovere di informazione e correttezza nella fase precontrattuale: non è stata ravvisata violazione perché non è emersa la mancata informazione idonea a far decadere il diritto al compenso.

  • art. 1460 cod. civ.

    Richiamato in sede di motivazione generale sulle eccezioni di inadempimento/risoluzione; non ha prodotto conseguenze tali da mutare l'esito del giudizio di merito.

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Regola la decisione sulle spese di lite nel giudizio d'appello; la Corte ha ritenuto che la valutazione discrezionale del giudice d'appello fosse corretta e non censurabile in cassazione.

  • art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

    Riguarda i vizi della motivazione; la Corte ha escluso carenza o apparente motivazione nella decisione sulle spese, essendo la valutazione fondata sugli accertamenti di merito.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Obbligo di decidere su tutte le questioni proposte: la Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, essendo stato considerato l'esito della lite di primo grado.

  • art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

    Consente la cassazione per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha osservato che tale motivo non era specificamente dedotto e che non sussistevano i presupposti per il sindacato di legittimità sul merito probatorio.

  • art. 5 e art. 13 DM 21 agosto 1958

    Norme regolatrici delle tariffe professionali e delle maggiorazioni per prestazioni accessorie: la Corte d'appello ha valutato che le prestazioni accessorie non erano adeguatamente descritte e documentate e ha ridotto le maggiorazioni a percentuali prudenziali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Consente l'applicazione di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Se la committenza chiede al professionista di predisporre un progetto prima dell'approvazione di un atto amministrativo (es. variante urbanistica), il rischio della mancata approvazione è principalmente a carico della committenza, salvo dimostrazione di errori o negligenze del professionista.
  • Per ottenere maggiorazioni o compensi per 'prestazioni accessorie' il professionista deve descriverle e documentarle con precisione; la loro indiscriminata o generica indicazione può giustificare la riduzione in sede giudiziale.
  • La responsabilità professionale richiede la prova di errori, negligenze o inadeguatezza del progetto: il semplice insuccesso o l'impossibilità di realizzazione non è automaticamente fonte di inadempimento se non imputabile al professionista.
  • Le questioni di valutazione probatoria e l'apprezzamento delle prestazioni rientrano nel merito del giudice di appello e sono difficilmente sindacabili in cassazione, salvo specifici vizi di motivazione o omissioni di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.
  • La regolazione delle spese di lite in appello è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito; la cassazione interviene solo se viene violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o in presenza di specifici vizi di motivazione.
  • Per impugnare con successo in Cassazione decisioni basate su valutazioni tecniche o CTU è necessario dimostrare l'omesso esame di fatti decisivi o violazione di legge, non la mera difformità di apprezzamento probatorio.

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