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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33284/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla sospensione del rimborso IVA relativo all'annualità 2003 richiesta da S.A.O.; l'Agenzia aveva sospeso il rimborso sostenendo il rischio di perdita di gettito poiché il committente (Consorzio Napoli 3) aveva detratto l'IVA in rivalsa e aveva chiesto nota di accredito. SAO impugnò la sospensione; la CTP le aveva dato ragione, la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo la questione (rischio di danno erariale per la detrazione operata dal committente) "nuova" e non sollevata in primo grado e inoltre aveva ritenuto carente la motivazione del provvedimento di sospensione. L'Agenzia ha quindi ricorso in Cassazione denunciando, tra l'altro, erronea applicazione della preclusione di cui all'art. 57 d.lgs. 546/1992 e violazioni di norme sulla sospensione del rimborso e sulla possibilità di tutela cautelare dell'Erario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che l'Amministrazione potesse far valere in appello la questione relativa al rischio di perdita di gettito anche se sollevata solo in appello, alla luce dell'obbligo di conformarsi al diritto unionale. Ha rilevato che la contribuente non ha dimostrato l'inesistenza del rischio di perdita, posto che il committente aveva detratto l'imposta e non risultava emessa la nota di accredito. Pertanto la sospensione del rimborso era giustificata. La Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo di SAO. Il motivo incidentale della contribuente è stato rigettato; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8 bis, d.l. 137/2020

    "entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza.."

    Regola procedurale che stabilisce il termine per proporre istanza di discussione orale; la Corte ha rigettato l'istanza tardiva proposta dal difensore della controricorrente in quanto non rispettato il termine perentorio.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Norma sulla preclusione delle questioni non sollevate in primo grado; la Corte ha ritenuto che tale preclusione non possa ostacolare l'applicazione del diritto dell'Unione europea e che, quindi, l'Amministrazione potesse sollevare in appello la questione connessa al rischio di perdita di gettito.

  • artt. 19, comma 1 e 21, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Norme processuali sul contenuto e sulla motivazione delle sentenze; la Corte ha valutato che la CTR non poteva escludere l'esame della questione di diritto unionale appellando la preclusione procedurale e che la corretta interpretazione di tali norme non giustifica la preclusione rispetto all'applicazione del diritto UE.

  • art. 23, d.lgs. 472/1997

    Richiamata come una delle disposizioni più specifiche cui deve ispirarsi la sospensione di rimborsi fiscali; la Corte osserva che la sospensione deve essere valutata in base a norme speciali e non genericamente su istituti della contabilità di Stato.

  • art. 48-bis, d.P.R. 602/1973

    Norma richiamata quale riferimento procedurale per azioni cautelari o misure riguardanti riscossione/iscrizione a ruolo; la Corte sottolinea la differenza tra sospensione del rimborso e iscrizione a ruolo provvisoria e che la prima deve trovare fondamento nelle disposizioni specifiche richiamate.

  • art. 38-bis, d.P.R. 633/1972

    Norma del DPR IVA richiamata come riferimento per la disciplina della sospensione dei rimborsi IVA; la Corte indica che sono le disposizioni specifiche in materia IVA e fiscale a regolare la sospensione.

  • art. 69, r.d. 2440/1923

    Richiamato come norma generale sulla contabilità di Stato; la CTR aveva escluso la possibilità di basare la sospensione su tale norma e la Corte ha confermato che non è la norma primaria applicabile per giustificare la sospensione del rimborso IVA rispetto alle disposizioni fiscali specifiche.

  • art. 2033 cod. civ.

    Norma sull'indebito oggettivo; la Corte cita il principio secondo cui le richieste di rimborso possono essere devolute alla giurisdizione ordinaria (azione di indebito) solo quando l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto e la quantificazione del rimborso, circostanza non verificata nel caso in esame.

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola sulla prova; richiamata nell'analisi delle censure riguardanti l'onere della prova circa l'inesistenza del rischio di perdita di gettito da parte della contribuente, che non ha fornito la prova liberatoria.

  • art. 36, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

    Norma citata nel ricorso incidentale in ordine alla nullità della sentenza per motivazione apodittica; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la decisione del merito era corretta e poteva essere integrata con i principi di diritto applicabili.

  • art. 384 c.p.c.

    Norma che consente alla Corte di cassazione, nell'ambito della funzione nomofilattica e di economia processuale, di correggere la motivazione omessa o carente se la questione non richiede ulteriori accertamenti di fatto; applicata per integrare la motivazione e decidere nel merito.

  • art. 111, comma 2 Cost.

    Principio costituzionale richiamato (ragionevole durata del processo e economia processuale) che legittima l'intervento della Corte per correggere la motivazione e decidere senza rinvio quando non sono necessari altri accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • In materia di rimborsi IVA, l'Amministrazione può sospendere il rimborso se sussiste un concreto rischio di perdita di gettito derivante dalla detrazione operata dal cliente; il contribuente deve dimostrare l'inesistenza di tale rischio per ottenere il rimborso.
  • Le barriere processuali interne (es. preclusioni per questioni non sollevate in primo grado) non possono impedire l'applicazione del diritto dell'Unione europea; questioni rilevanti per l'applicazione del diritto UE possono essere esaminate anche in appello.
  • Una dichiarazione amministrativa che afferma l'esistenza del credito di rimborso ma contemporaneamente segnala accertamenti in corso non equivale a un riconoscimento formale e definitivo che sposti la controversia alla giurisdizione ordinaria per indebito oggettivo.
  • La sospensione del rimborso IVA deve essere valutata alla luce delle disposizioni specifiche in materia fiscale (es. disposizioni del DPR IVA e norme sulle misure cautelari fiscali) e non su norme generali di contabilità dello Stato.
  • Se la decisione di merito può essere risolta senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, integrando la motivazione ove necessiti, per ragioni di economia processuale.

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