Cassazione Civile, Sentenza n. 33453/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Camera di Commercio impugna la sentenza d'appello che aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 453/2009 relativo a compensi professionali richiesti dall'avv. Salvatore per attività difensive svolte in procedure esecutive immobiliari. La censura principale è che il contratto generale di patrocinio e la procura alle liti (delibera di Giunta 15/10/1998, Determina Dirigenziale 29/10/1998, procura 2/11/1998) sarebbero nulli per violazione delle norme sugli appalti pubblici (mancata pubblicità e concorrenza) e per difetto di forma/rappresentanza (procura rilasciata dal Segretario Generale anziché dal Presidente). Si deduce inoltre carenza di prova delle prestazioni professionali e violazioni dei canoni di buona fede e delle norme tariffarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Camera di Commercio confermando la sentenza della Corte d'appello. La Corte d'appello aveva ritenuto validi, autonomamente, i singoli incarichi di patrocinio conclusi con la sottoscrizione delle comparse e degli atti difensivi nelle singole procedure, anche se contestata la validità del contratto quadro. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non censurava specificamente la ricostruzione fattuale dei giudici di merito; ha altresì rilevato che i giudicati preesistenti (rigetti di opposizioni a decreti ingiuntivi) consolidano l'esistenza e validità del rapporto obbligatorio tra le parti. Sulla rappresentanza, la Corte ha affermato che la ratifica del negozio da parte dell'ente pubblico può essere implicita e risultare da atti scritti consequenziali (costituzione di nuovi difensori muniti di procure che approvarono gli atti), perciò non v'è vizio di nullità per difetto di potere del sottoscrittore della procura. È stato inoltre ritenuto superfluo il rinvio pregiudiziale alla Corte UE, richiamando orientamenti che escludono taluni servizi legali dal regime delle gare. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione.
Norme richiamate
artt. 1418 e 1421 c.c.
Invocate dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto per vizi di forma; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante rispetto ai singoli incarichi autonomi e ai giudicati già formatisi, quindi non ha annullato i contratti impugnati sulla base di queste norme
Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE
Riferite dalla ricorrente per sostenere che l'affidamento dei servizi legali avrebbe dovuto seguire le regole degli appalti; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e, richiamando giurisprudenza UE (anche sul testo successivo, direttiva 2014/24/UE), ha indicato che i servizi legali possono essere esclusi dal regime degli appalti per le loro peculiari caratteristiche
art. 3 d.lgs. n.157/1995, d.lgs. n.406/1991, legge n.109/1994, d.lgs. nn.157 e 158 del 1995, d.lgs. n.163/2006 poi d.lgs. n.50/2016
Riferimenti normativi nazionali richiamati per sostenere la nullità del conferimento dei servizi legali per carenza di procedura di evidenza pubblica; la Corte ha però ritenuto la questione non decisiva nel caso concreto, data l'autonomia dei singoli incarichi e le esclusioni applicabili ai servizi legali
Direttiva 2014/24/UE (art. 10, lett. c), d), i), ii)) e pronunciamento Corte di Giustizia (sentenza Sez. V, 06/06/2019, n.264)
La Corte richiama l'orientamento secondo cui alcuni servizi legali sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina sugli appalti perché si inseriscono in rapporti intuitu personae e di riservatezza; tale considerazione indebolisce la tesi della nullità per mancata pubblicità
artt. 9 e 16 legge n.580/1993 e art. 1399 c.c.
Invocate per contestare la validità della procura rilasciata dal Segretario Generale; la Corte ha ritenuto valido l'istituto della ratifica anche implicita da parte dell'ente pubblico e ha confermato che la ratifica di negozi soggetti a forma scritta "ad substantiam" può risultare da atti scritti consequenziali
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. l. 18/12/2020, n.176)
Norma procedurale che ha autorizzato la decisione in camera di consiglio secondo le forme previste; la Corte ha proceduto in conformità a tale disposizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Norma che consente l'ulteriore versamento di contributo unificato in caso di soccombenza; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte della ricorrente
Massime di principio
- La nullità del contratto quadro di affidamento non comporta automaticamente la nullità degli incarichi autonomi successivamente accettati o formalizzati: singoli atti sottoscritti dal difensore nelle singole procedure possono costituire contratti autonomi validi
- I servizi legali, per loro natura "intuitu personae" e di riservatezza, possono essere esclusi dall'applicazione delle regole ordinarie degli appalti pubblici: l'assenza di gara non determina automaticamente nullità quando ricorra l'esclusione prevista dalla normativa/giurisprudenza UE
- La rappresentanza dell'ente pubblico irregolare può essere sanata per ratifica: la ratifica può essere implicita purché emerga da atti scritti consequenziali che manifestino inequivocabilmente la volontà dell'ente di accettare il comportamento del rappresentante senza potere
- I giudicati favorevoli al creditore (es. rigetto di opposizioni a decreti ingiuntivi) producono effetti preclusivi e rafforzano l'impossibilità di rimettere in discussione in sede di legittimità la validità del rapporto e l'esistenza del credito, salvo questioni specifiche e dedotte tempestivamente
- Nel contenzioso civile l'attacco generico a ricostruzioni fattuali del giudice di merito è spesso inammissibile: il ricorso in Cassazione deve censurare punti di diritto o errori giuridici specifici nella motivazione per poter essere accolto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33284/2021 del 11/11/2021
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33364/2021 del 11/11/2021
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33408/2021 del 11/11/2021
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33450/2021 del 11/11/2021
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33452/2021 del 11/11/2021
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33454/2021 del 11/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →