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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33408/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Equitalia impugna il decreto del Tribunale di Nola che, pur ammettendo parzialmente l'opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ha escluso dal passivo crediti relativi ad avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo ritenendoli non notificati e quindi non idonei all'ammissione. Inoltre contestava l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale per alcuni crediti previdenziali, ritenendo invece che la definitività per omessa impugnazione delle cartelle avrebbe fatto decorrere il termine decennale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: ha stabilito che, ai fini dell'ammissione della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o previdenziale, non è necessaria la notificazione degli avvisi di accertamento o di addebito previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010; è invece sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo che documenti l'esistenza dei relativi atti. Il decreto impugnato è stato cassato sul punto e la causa rinviata al Tribunale di Nola in diversa composizione per nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle sezioni unite: la prescrizione dei contributi previdenziali, anche in caso di mancata o tardiva opposizione alla cartella di pagamento, resta quinquennale e non si converte in decennale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 87, comma 2)

    Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura

    L'art. 87 disciplina l'ammissione al passivo su base del ruolo; la Corte interpreta la norma insieme alla disciplina concorsuale per affermare che, ai fini concorsuali, è sufficiente l'estratto di ruolo a documentare il credito, senza che la notificazione dell'avviso sostitutivo sia precondizione.

  • d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con l. 30 luglio 2010, n. 122 (art. 29)

    l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo

    Le disposizioni di art. 29 riguardano la procedura di riscossione coattiva e la formazione del titolo esecutivo; la Corte distingue la funzione esecutiva (per la quale l'avviso/accertamento ha rilievo) dall'ambito concorsuale, dove la produzione dell'estratto di ruolo è adeguata.

  • d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con l. 30 luglio 2010, n. 122 (art. 30)

    l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo

    Analogamente all'art. 29, l'art. 30 attribuisce all'avviso di addebito efficacia ai fini dell'espropriazione forzata ma non lo rende obbligatorio per l'insinuazione al passivo, ove l'estratto di ruolo documenti la pretesa.

  • Legge fallimentare (l. fall.) (art. 93, art. 51, art. 52, art. 96)

    La disciplina fallimentare regola l'apertura del concorso, l'onere di insinuazione (art. 93) e il divieto ordinario di azioni esecutive individuali (art. 51); la Corte ricorda che l'ammissione riguarda il diritto al concorso e non richiede che il creditore possegga un titolo esecutivo formato per l'esecuzione individuale.

  • d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (art. 24)

    Prevede che l'iscrizione a ruolo dei contributi non richiede necessariamente atto di accertamento definitivo; la Corte richiama la norma per spiegare la possibilità di iscrizione anche in assenza di accertamento definitivo e la gestione della documentazione per i crediti previdenziali.

  • d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (art. 19, art. 20)

    Norme richiamate in relazione alla riscossione e alla prescrizione; la Corte rinvia ai principi già fissati dalle sezioni unite sul regime della prescrizione dei contributi.

  • Codice civile (art. 2953, art. 2945, art. 2946)

    Art. 2953 e correlati sul termine decennale di prescrizione e sulle cause di sospensione/interruzione: la Corte conferma che la conversione in decennale non opera per mera mancata opposizione alla cartella e richiama l'interpretazione consolidata che mantiene la prescrizione quinquennale per i contributi salvo effetti derivanti da pronunce giudiziali.

Massime di principio

  • Per l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari o previdenziali è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo che documenti gli avvisi di accertamento o di addebito; non è necessaria la notificazione degli avvisi stessi.
  • Gli avvisi di accertamento esecutivo e gli avvisi di addebito svolgono principalmente funzione di titolo per la riscossione coattiva individuale; la loro efficacia esecutiva non è prerequisito per la verifica del diritto al concorso nella procedura fallimentare.
  • La notificazione dell'avviso o della cartella ha una funzione informativa/precettiva e, nell'ambito concorsuale, tale funzione è adempiuta dal deposito dell'istanza d'insinuazione corredata dell'estratto di ruolo; la notificazione diretta al curatore non è richiesta per ammettere il credito al passivo.
  • Se si intende procedere con espropriazione individuale occorre rispettare la disciplina di formazione del titolo prevista dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010; dunque per l'esecuzione il titolo e, ove previsto, la relativa notificazione assumono rilievo.
  • In tema di prescrizione dei contributi previdenziali, il principio consolidato è che il termine resta quinquennale anche quando la cartella non è impugnata; la mancata opposizione non converte automaticamente la prescrizione in decennale.

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