Sentenza n. 4646/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 00898/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 898/2025, nella parte in cui aveva respinto il motivo relativo all’illegittimità derivata del provvedimento provinciale di aggiornamento parziale dell’AIA dalle prescrizioni regionali sulle BAT
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni ambientali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il provvedimento provinciale di aggiornamento per riesame parziale dell’AIA, relativo all’adeguamento alle BAT conclusions per il trattamento dei rifiuti. In primo grado aveva dedotto, da un lato, l’illegittimità derivata delle prescrizioni dell’AIA rispetto alla delibera della Giunta regionale lombarda n. 3398/2020, sostenendo che la Regione avesse introdotto criteri più dettagliati, rigidi e onerosi rispetto alle conclusioni BAT adottate dalla Commissione europea, senza averne il potere e senza motivare l’esistenza di situazioni particolari del territorio; dall’altro, aveva contestato le prescrizioni che imponevano al gestore verifiche sulla presenza di sostanze organiche persistenti nei rifiuti, assumendo che gli obblighi di caratterizzazione spettassero al produttore del rifiuto. Il TAR aveva accolto il secondo motivo e annullato parzialmente il provvedimento, ma aveva respinto il primo. In appello la società ha censurato esclusivamente il capo sfavorevole, deducendo incompetenza della Regione nel disciplinare le BAT in modo più restrittivo, violazione del riparto costituzionale delle competenze ambientali, violazione degli artt. 3-quinquies, 29-bis, 29-sexies, 29-octies e 195 del d.lgs. 152/2006, violazione dell’art. 8, comma 2, della l.r. Lombardia n. 24/2006, nonché lesione dei principi di proporzionalità, libertà di iniziativa economica e concorrenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il capo della sentenza di primo grado impugnato. Ha chiarito che le conclusioni BAT costituiscono la regola generale e un parametro conformativo per la definizione delle condizioni dell’AIA, non mere linee guida, ma non rappresentano un vincolo assoluto: l’autorità competente può adottare prescrizioni più rigorose o condizioni ulteriori nei casi previsti dagli artt. 29-sexies e 29-septies del d.lgs. 152/2006, purché proceda a una rigorosa valutazione tecnica, motivi adeguatamente lo scostamento e rispetti il principio di proporzionalità. Il riparto costituzionale assegna allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia ambientale, ma, trattandosi di materia trasversale, le Regioni possono adottare forme di tutela più restrittive quando siano richieste da situazioni particolari del territorio e non si determini un’arbitraria discriminazione o un ingiustificato aggravio procedimentale. L’art. 195, comma 5-bis, del d.lgs. 152/2006 consente inoltre alle Regioni di intervenire, in assenza dei criteri statali, con disciplina anche più rigorosa, salva la successiva necessità di adeguamento alla normativa nazionale. Nel caso concreto la Regione aveva motivato l’intervento attraverso l’istruttoria svolta con Province, ARPA, gestori e associazioni di categoria, i tavoli di lavoro per filiera, i protocolli di accettazione e gestione dei rifiuti e le criticità ambientali del territorio lombardo. La delibera regionale è stata quindi ritenuta legittima anche nella sua qualificazione come atto organizzativo e di indirizzo, poiché non vincolava in modo assoluto le Province, alle quali restava il potere di verificare la coerenza e l’applicabilità delle prescrizioni rispetto alle peculiarità del singolo impianto. Esclusa l’illegittimità della delibera regionale, è stata esclusa anche l’illegittimità derivata del provvedimento provinciale di aggiornamento dell’AIA. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, lett. s), Cost.
Attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, senza escludere gli interventi regionali più restrittivi nelle materie trasversali, nei limiti riconosciuti dall’ordinamento.
art. 118 Cost.
Fondamento del principio di sussidiarietà, in base al quale le funzioni amministrative possono essere allocate al livello di governo più adeguato rispetto agli obiettivi da conseguire.
art. 3-quinquies, commi 2 e 3, d.lgs. 152/2006
Le regioni e le province autonome possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
Consente alle Regioni di innalzare il livello di tutela ambientale rispetto agli standard statali quando ricorrano particolari esigenze territoriali e non siano introdotte discriminazioni arbitrarie o aggravamenti procedimentali ingiustificati.
art. 195, comma 5-bis, d.lgs. 152/2006
Abilita le Regioni, nelle more della definizione dei criteri statali, a dettare una disciplina anche più restrittiva, qualora lo richiedano situazioni particolari del territorio, con successivo adeguamento alla normativa statale.
art. 29-bis, comma 1, d.lgs. 152/2006
Le condizioni dell’AIA sono definite avendo a riferimento le conclusioni sulle BAT.
Le conclusioni BAT costituiscono il parametro ordinario per la definizione delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale.
art. 29-sexies, commi 4, 4-bis, 4-ter, 9 e 9-bis, d.lgs. 152/2006
Disciplina la fissazione dei valori limite e delle condizioni dell’AIA sulla base delle BAT, consentendo in casi specifici prescrizioni più rigorose, condizioni ulteriori o deroghe meno rigorose, purché ricorrano i presupposti normativi.
art. 29-septies d.lgs. 152/2006
Consente misure più rigorose rispetto alle BAT quando uno strumento di programmazione o pianificazione ambientale ne riconosca la necessità.
art. 8, comma 2, l.r. Lombardia n. 24/2006
La Giunta regionale stabilisce le direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite.
Legittima la Regione a dettare direttive alle Province per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni relative al rilascio, rinnovo e riesame delle AIA, senza eliminare il margine di valutazione provinciale sul caso concreto.
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione
Stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, che costituiscono il parametro europeo di riferimento per le AIA del settore.
Massime di principio
- Le conclusioni sulle BAT costituiscono la regola generale e un parametro conformativo per la definizione delle condizioni dell’AIA, non semplici linee guida; tuttavia, non escludono in assoluto l’adozione di prescrizioni più rigorose o condizioni ulteriori nei casi previsti dal d.lgs. 152/2006.
- Lo scostamento dalle BAT mediante prescrizioni più restrittive richiede una rigorosa istruttoria tecnica, una motivazione specifica sulle esigenze della situazione concreta e il rispetto del principio di proporzionalità.
- In materia ambientale, pur spettando allo Stato la potestà legislativa esclusiva, le Regioni possono adottare livelli di tutela più elevati quando ricorrano situazioni particolari del territorio, purché non introducano discriminazioni arbitrarie o ingiustificati aggravi procedimentali.
- In assenza dei criteri statali, l’art. 195, comma 5-bis, del d.lgs. 152/2006 consente alle Regioni di dettare una disciplina ambientale anche più restrittiva, soggetta al successivo adeguamento alla normativa statale.
- Le direttive regionali sulle AIA sono legittime quando orientano l’esercizio delle funzioni provinciali senza vincolare in modo assoluto l’autorità competente, alla quale deve restare il potere di verificare la coerenza e l’applicabilità delle prescrizioni rispetto alle peculiarità del singolo impianto.
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