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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35054/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, chiedendo di fatto una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione delle prove già esaminate e disattese in appello. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione dell'attenuante della lieve entità, invocando l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2024; la Corte rileva però che tale questione non era stata specificamente devoluta con i motivi di appello, ma solo genericamente accennata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché mirava a ottenere una nuova valutazione del merito e una rilettura degli elementi fattuali, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre escluso la deducibilità del secondo motivo perché relativo a una questione non devoluta in appello in modo specifico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui era stata affermata la responsabilità in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle doglianze difensive.

  • sentenza Corte cost. n. 84 del 2024

    Richiamata dalla difesa a sostegno della richiesta di attenuante della lieve entità; la Corte osserva che la questione non era stata specificamente dedotta nei motivi di appello e dunque non è esaminabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove attraverso una diversa lettura degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente e giuridicamente congrua.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, pur prospettata come vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito sulla responsabilità.
  • Non sono deducibili per la prima volta in cassazione questioni che non siano state specificamente devolute con l'appello; un mero richiamo generico nei motivi di gravame non basta a preservare la questione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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