Cassazione Civile, Ordinanza n. 00601/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente notificata alla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione; ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da sei buoni fruttiferi postali sottoscritti tra gennaio e marzo 1983. La titolare dei buoni ottenne un decreto ingiuntivo per euro 177.216,35, corrispondenti alla somma richiesta in base alla riscossione dei titoli; la società postale propose opposizione al decreto ingiuntivo. In primo grado l'opposizione non ebbe successo, mentre in appello il decreto fu revocato e la società fu condannata al pagamento della sola minor somma di euro 82.654,35, oltre interessi legali, calcolata applicando gli interessi previsti dal D.M. 13 giugno 1986. La Corte territoriale ritenne applicabile l'art. 173 del codice postale, che consentiva la variazione del tasso anche per i buoni già sottoscritti, senza necessità di comunicazione individuale; escluse inoltre la disapplicazione del D.M. per asserito contrasto con l'art. 3 della L. n. 241/1990 e affermò la compatibilità della disciplina con il diritto unionale. La parte soccombente in appello propose ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma prima della decisione depositò rinuncia al ricorso con procura speciale, ritualmente notificata alla controparte.
Norme richiamate
La Corte d'appello lo ha ritenuto applicabile ai buoni fruttiferi postali sottoscritti prima dell'abrogazione, nel senso di consentire la variazione del tasso d'interesse anche per i titoli già emessi.
D.M. 13 giugno 1986
È stato considerato fonte delle modifiche in peius dei tassi applicabili ai buoni e idoneo a regolare la riscossione secondo i nuovi importi, senza necessità di comunicazione individuale.
La Corte territoriale ha escluso che potesse condurre alla disapplicazione del D.M., ritenendo inoltre il decreto atto di carattere generale per il quale sarebbe escluso l'obbligo di motivazione.
È richiamato per la proposta di definizione in camera di consiglio per manifesta infondatezza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se munita di procura speciale e ritualmente notificata alla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali.
- La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un atto generale può essere considerata forma idonea di pubblicità delle variazioni dei tassi applicabili a strumenti finanziari o parafinanziari, secondo la ricostruzione accolta dalla sentenza impugnata.
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