Cassazione Civile, Ordinanza n. 34302/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 119/2018, con deposito della documentazione attestante il pagamento dovuto, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese, in considerazione della richiesta conforme delle parti.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato il suo appello e confermato l'accoglimento, da parte della Commissione tributaria provinciale di Milano, del ricorso della società contro una cartella esattoriale relativa a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno d'imposta 2002. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha chiesto la sospensione ai sensi dell'art. 6, comma 10, D.L. n. 119/2018; successivamente l'Agenzia ha comunicato che la domanda di definizione agevolata era regolare e che la contribuente aveva versato quanto dovuto, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Il ricorso, quindi, non è stato deciso nel merito, perché la controversia è stata definita in via agevolata.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, D.L. n. 119/2018
"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020"
La Corte ne ha tratto che, quando risulti depositata la domanda di definizione e il pagamento degli importi dovuti, la controversia deve considerarsi definita e il processo resta sospeso fino ai termini indicati dalla norma.
art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
"In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale i e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
La Corte ha richiamato la previsione dell'estinzione del processo in caso di mancata istanza di trattazione e ha utilizzato la norma come base per dichiarare l'estinzione del giudizio, con regolazione delle spese secondo il criterio legale e la richiesta delle parti.
art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
La norma è richiamata dalla parte ricorrente in relazione alla richiesta di compensazione delle spese nel giudizio dichiarato estinto.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria rientra tra quelle definibili e il contribuente deposita la domanda di definizione agevolata unitamente alla prova del pagamento degli importi dovuti, viene meno l'oggetto della lite e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata della lite produce un effetto estintivo del processo, senza necessità di una decisione sul merito dell'originaria impugnazione della pretesa tributaria.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la regolazione delle spese può essere effettuata in compensazione quando vi sia una conforme richiesta delle parti o comunque una base normativa e processuale coerente con tale soluzione.
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