Cassazione Penale, Sentenza n. 16047/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione proposto dal difensore Avv. Beatrice Vestri contestando: 1) la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati indicati ai capi A) e B) (fattispecie consumate il 10/01/2014; termine massimo di prescrizione anni 7 e mesi 6, con sospensioni mesi 9 e giorni 7); 2) il diniego di una perizia sui timbri sequestrati (capi D) ed E)) ritenuta decisiva per stabilire la riferibilità dei timbri e la natura del reato presupposto; 3) carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova, con omissione di valutazione di dichiarazioni difensive e testimoniali rilevanti (es. assenza di coabitazione con la sorella, disponibilità degli uffici); 4) violazione del diritto di difesa per assunzione di attività istruttoria in udienza del 17/02/2020 in assenza del difensore legittimamente impedito, atteso che l'Avv. Felice Vivo aveva rinunciato al mandato nel 2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto preliminarmente illegittima la disattesa istanza di rinvio del 17/02/2020, perché la rinuncia al mandato dell'Avv. Vivo (depositata nell'aprile 2016) era efficace anche per i procedimenti 'derivati' e non risultava una contemporanea designazione di altro difensore di fiducia; la nullità dell'ordinanza ha travolto gli atti conseguenti. Di conseguenza la Corte ha: 1) annullato senza rinvio le sentenze impugnata e di primo grado limitatamente ai reati dei capi A), B) e D) perché estinti per prescrizione (declaratoria di estinzione ex art.129, comma 1, c.p.p.); 2) annullato senza rinvio le sentenze limitatamente al reato di cui al capo E) e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Massa per un nuovo giudizio (per la nullità connessa all'udienza).
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare (decisione basata sugli atti scritti).
art. 178 lett. c) cod.proc.pen.
Violazione dei diritti di difesa rilevante quale vizio che determina nullità degli atti processuali, se l'assunzione di mezzi istruttori avviene in assenza del difensore legittimamente impedito.
art. 129 comma 1 cod.proc.pen.
Obbligo del giudice di dichiarare estinto il reato quando risulti maturata la prescrizione; applicata per i capi A), B) e D).
artt. 497-bis, 48, 477, 476, 482 cod.pen.
Norme sostanziali che qualificano le fattispecie contestate (varie ipotesi di falso e ricettazione dei timbri); la Cassazione non entra nel merito sostanziale delle prove su tali reati ove sia intervenuta la prescrizione o una nullità processuale.
Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n.8824/19.01.2017; Sez.5, n.1702/10.04.1996)
Principio secondo cui la nomina del difensore di fiducia opera anche per i procedimenti incidentali o derivati salvo espressa volontà contraria; la rinuncia al mandato resa prima della separazione degli atti ha efficacia anche per i procedimenti derivati.
Massime di principio
- La rinuncia al mandato del difensore, se comunicata prima della separazione/derivazione degli atti, estingue l'incarico anche rispetto ai procedimenti derivati: il giudice deve verificare l'effettiva presenza di difensore sostitutivo prima di procedere.
- Il diniego illegittimo di un rinvio per legittimo impedimento del difensore può determinare la nullità degli atti compiuti in sua assenza e travolgere le determinazioni successive, con conseguente annullamento e, se necessario, rinvio per nuovo giudizio.
- Quando risulti pacificamente maturata la prescrizione, il giudice è tenuto a pronunciare la declaratoria di estinzione del reato (art.129 c.p.p.); ciò può portare all'annullamento senza rinvio delle condanne per quei capi.
- La richiesta di perizia su elementi materiali (es. timbri sequestrati) è rilevante se idonea a incidere sulla ricostruzione fattuale: il rigetto deve essere motivato in modo specifico; l'assenza di motivazione adeguata può costituire motivo di censura in Cassazione.
- In processi con più capi, il giudice e la Cassazione possono dismettere singoli capi per prescrizione o nullità e disporre la rinnovazione del processo solo per i capi non affetti da estinzione o nullità, evitando decisioni globali automatiche.
- Per contestazioni sulla valutazione delle prove e sulla motivazione la Cassazione interviene quando emerge travisamento della prova o omessa valutazione di elementi decisivi; tuttavia spesso la via più efficace è dimostrare una nullità processuale o la maturazione della prescrizione quando i fatti lo consentono.
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