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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9020/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna in parte, deducendo: 1) che con l'entrata in vigore della L. 199/2022 il reato di furto (capo B) è divenuto procedibile a querela e che la persona offesa aveva rimesso la querela il 25/05/2020, per cui la condanna per quel reato dovrebbe essere annullata per applicazione della legge più favorevole e per estinzione per difetto della condizione di procedibilità; 2) che i giudici di merito avrebbero omesso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche tenuto conto delle condizioni di salute del ricorrente e del lungo intervallo temporale rispetto a precedenti fatti

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la L. 199/2022 ha trasformato il delitto di furto (e, specificamente, il furto aggravato su cose esposte alla pubblica fede nel caso concreto) in reato procedibile a querela e che, essendovi in atti la remissione della querela datata 25/05/2020, il reato è estinto per difetto della condizione di procedibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p.; ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato del capo B) ed eliminato la relativa pena. Ha dichiarato infondato il secondo motivo relativo alle attenuanti, confermando che il giudice di merito ha motivato adeguatamente il diniego in rapporto ai precedenti dell'imputato. Rideterminata la pena per i restanti reati, la Corte ha fissato la pena complessiva in anni due e mesi due di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Il reato di furto, come modificato dalla L. 199/2022, è divenuto procedibile a querela di parte nelle fattispecie previste; nel caso specifico la fattispecie contestata rientra nella procedibilità a querela.

  • L. 199/2022

    Ha introdotto la modifica al regime di procedibilità del furto, rendendolo procedibile a querela in determinate ipotesi; la modifica è più favorevole e va applicata nei procedimenti pendenti.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede l'estinzione del reato per difetto della condizione di procedibilità; la remissione della querela da parte della persona offesa determina l'estinzione del reato quando la procedibilità è rimessa alla querela.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Disciplina la determinazione della pena e l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella valutazione della pena in relazione alla gravità del reato e alla personalità del reo; utilizzati per rideterminare la pena residua dopo l'annullamento del capo B).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti speciali; la Corte ha richiamato il principio che la valutazione delle attenuanti è discrizionaria e di fatto, sindacabile in Cassazione solo nei limiti della motivazione.

  • art. 423, 425 n.2, 61 n.1, 625 n.7 cod. pen.

    Norme richiamate nel capo d'imputazione per gli altri reati o aggravanti contestati e valutati nella determinazione complessiva della pena.

Massime di principio

  • Quando una legge sopravvenuta rende un reato procedibile a querela, nei procedimenti pendenti va applicata la disciplina più favorevole: se la querela è stata rimessa dalla persona offesa, il reato si estingue per difetto della condizione di procedibilità (art.129 c.p.p.) e la condanna relativa va annullata senza rinvio.
  • La remissione della querela ha efficacia estintiva anche se intervenuta prima dell'entrata in vigore della nuova normativa che ha modificato la procedibilità, quando la nuova norma rende la procedibilità dipendente dalla querela e questa è stata rimessa.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti è di natura discrezionale e di fatto: il giudice di merito può negarle anche sulla base di un solo elemento negativo (es. precedenti penali) purché la motivazione sia congrua; la Corte di cassazione non riesamina i fatti se la motivazione è non contraddittoria e sufficiente.
  • In caso di annullamento parziale della condanna (estinzione di uno dei reati), il giudice superiore deve rideterminare la pena complessiva per i residui reati tenendo conto delle precedenti quantificazioni, delle maggiorazioni e delle diminuzioni (es. per il rito abbreviato).
  • La natura mista (sostanziale e processuale) della procedibilità a querela impone l'applicazione retroattiva della norma più favorevole nei processi ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore.

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