Cassazione Penale, Ordinanza n. 17408/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Un detenuto aveva chiesto al magistrato di sorveglianza di intervenire contro il divieto oppostogli dall'amministrazione penitenziaria di acquistare un pelapatate. Il magistrato di sorveglianza aveva iscritto la richiesta come istanza generica ex art. 35 ord. pen. e l'aveva rigettata de plano, ritenendo che la questione non riguardasse diritti soggettivi e che il divieto fosse giustificato da ragioni di sicurezza. Il detenuto ha proposto reclamo e poi ricorso per cassazione, contestando la qualificazione giuridica della sua domanda e sostenendo che vi fosse invece lesione di un diritto soggettivo. La Corte, però, rileva che il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato, con atto sottoscritto da lui e non da un difensore iscritto nell'albo speciale, benché il provvedimento e il ricorso siano successivi all'entrata in vigore della l. n. 103/2017, che esige la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal detenuto dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che ha escluso la possibilità per l'imputato, e quindi anche per il condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione. In applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., il ricorso è dichiarato inammissibile de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La domanda del detenuto viene qualificata come istanza generica, perché la materia trattata non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi.
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato/condannato dopo la riforma, ma deve essere sottoscritto dal difensore abilitato.
L'atto di ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Il ricorso inammissibile può essere dichiarato de plano, con le conseguenze economiche previste dalla norma.
La riforma ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, con applicazione anche al condannato.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La violazione del requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità può essere dichiarata de plano quando risulta immediatamente dai presupposti formali dell'atto.
- La qualificazione di un'istanza del detenuto come reclamo o come istanza generica dipende dalla natura della materia dedotta; quando non si versa in tema di tutela giurisdizionale di diritti soggettivi, il rimedio non è quello giurisdizionale ordinario previsto per tali controversie.
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