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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40048/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per concorso in violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che non fossero integrati gli elementi costitutivi delle fattispecie contestate. In particolare, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e la configurabilità dell'assenza di consenso dell'avente diritto, deducendo che l'immobile non fosse stabilmente abitato dalla persona offesa e che vi fossero lavori in corso nello stabile di sua proprietà, circostanze che, a suo dire, avrebbero inciso sulla sussistenza dei reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, osservando che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e della credibilità delle prove, attività non consentita in sede di legittimità se la motivazione di merito è immune da vizi logici manifesti. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva motivato adeguatamente la responsabilità, valorizzando la formale appartenenza dell'immobile alla persona offesa, come risultante dal rogito notarile, e affermando che la mancata residenza stabile della stessa o la presenza di lavori non escludevano la mancanza di consenso all'accesso e all'occupazione dell'abitazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale titolo di responsabilità concorsuale nel reato contestato.

  • art. 614 c.p.

    Richiamato come violazione di domicilio; la Corte valorizza l'assenza di consenso all'accesso e all'occupazione dell'abitazione della persona offesa.

  • art. 633, comma 2, c.p.

    Richiamato come invasione di terreni o edifici nella forma aggravata/di secondo comma, in concorso con altro soggetto.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure dirette a ottenere una nuova valutazione della persuasività delle prove, della loro attendibilità o del loro peso probatorio, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
  • Ai fini della violazione di domicilio, la stabile abitazione della persona offesa non è requisito decisivo: ciò che conta è la titolarità e disponibilità del bene e, soprattutto, l'assenza di consenso all'accesso o all'occupazione.
  • La presenza di lavori in corso nell'immobile non esclude di per sé la configurabilità della violazione di domicilio o dell'invasione, se permane la disponibilità giuridica del bene in capo alla persona offesa e manca un valido consenso all'ingresso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, il ricorrente risponde delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolazione di domicilio
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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