Ordinanza n. 8947/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la correzione della sentenza n. 2010 pubblicata il 2 febbraio 2026, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 14334 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR che aveva definito il ricorso contro il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato domestico, limitatamente all'omessa distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza che aveva definito il ricorso contro il diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato domestico emesso dall'Ambasciata italiana a New Delhi. Nel dispositivo della sentenza era stata disposta la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e alla refusione del contributo unificato se versato, ma era stata omessa l'indicazione della distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo e nelle note d'udienza.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza, ritenendo che l'omessa indicazione della distrazione delle spese costituisse un'omissione emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, senza necessità di impugnare la sentenza. Ha quindi disposto l'integrazione del dispositivo dopo le parole relative alla condanna del MAECI al pagamento delle spese, aggiungendo la formula ", da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario". Ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale per il procedimento di correzione dell'errore materiale della sentenza amministrativa.
Impone le annotazioni di Segreteria conseguenti alla correzione della sentenza.
Richiamato quale disciplina del procedimento di correzione delle omissioni e degli errori materiali, applicabile alla mancata indicazione della distrazione delle spese.
Massime di principio
- L'omessa indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario costituisce un'omissione emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, senza necessità di proporre impugnazione, quando la volontà di disporre la distrazione risulti dagli atti processuali.
- Quando l'istanza di correzione trova riscontro negli atti del giudizio, il giudice può integrare il dispositivo della sentenza con la formula relativa alla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
- La correzione della sentenza amministrativa deve essere annotata dalla Segreteria secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
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