Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08713/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e che miravano, in sostanza, a una rilettura del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per accesso abusivo a un sistema informatico e tentata truffa. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza di legge e contraddittorietà della motivazione, contestando la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati. La difesa sosteneva, in particolare, che la prova non potesse desumersi dalla sola intestazione del conto corrente utilizzato, mentre la Corte territoriale aveva valorizzato plurimi elementi probatori. La censura è stata ritenuta generica e sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.

Norme richiamate

  • art. 615-ter c.p.

    Richiamato quale norma incriminatrice del delitto di accesso abusivo a sistema informatico oggetto di conferma della condanna.

  • art. 640 c.p.

    Richiamato quale norma incriminatrice del delitto di truffa, nella forma tentata, contestato all'imputato.

  • art. 56 c.p.

    La truffa è stata contestata in forma tentata, quindi la decisione presuppone l'applicazione della disciplina del tentativo.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a proporre censure generiche o meramente assertive, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di cassazione in una nuova valutazione del compendio probatorio: la deduzione di errori nella ricostruzione dei fatti deve misurarsi con specifici vizi logici o giuridici della decisione, non con una diversa lettura delle prove.
  • La responsabilità può essere affermata sulla base di plurimi elementi indiziari o probatori, non essendo necessario che la prova derivi da un solo dato isolato quale, nel caso concreto, l'intestazione del conto corrente utilizzato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle conseguenze economiche previste dalla legge, tra cui spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAccesso abusivoFrode informaticaImpugnazioni
RamiReati informaticiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.