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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9822/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.), assumendo che mancasse il dolo perché non avrebbero conosciuto la provenienza illecita del blocco motore; contestavano la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei testi, la mancata concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, e la possibile riqualificazione nella fattispecie contravvenzionale ex art. 712 c.p.; denunciavano, altresì, vizi nella valutazione probatoria (artt. 178, 192, 546 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'Appello e il Tribunale avessero valutato in modo congruo gli elementi probatori (abrasione del numero di matricola, modalità e luogo della cessione, contenuto delle intercettazioni e partecipazione al prelievo del bene) tali da dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita. Ha confermato la mancata concessione dell'attenuante speciale (richiamando il rilevante valore di mercato del bene) e il rigetto della richiesta di derubricazione ex art. 712 c.p. Sono state confermate le statuizioni di condanna e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La fattispecie di ricettazione è stata ritenuta configurata; il dolo è desunto da elementi concreti (numero di matricola abrasa, luogo occulto della cessione, modalità e intercettazioni) che giustificano la responsabilità degli imputati.

  • art. 648, comma 4, cod. pen.

    L'attenuante speciale è stata negata: la Corte ha motivato il diniego richiamando il rilevante valore di mercato del bene e le circostanze che indicano consapevolezza, valutando i parametri per negare la riduzione.

  • art. 712 cod. pen.

    La derubricazione nella fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 712 è stata ritenuta inammissibile perché i giudici di merito hanno fondatamente riscontrato gli elementi del reato previsto dall'art. 648.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri per la determinazione della pena (art. 133) e i parametri per valutare eventuali attenuanti speciali sono rimasti applicati dalla Corte di merito; la motivazione ha ritenuto che il valore del bene escludesse la concessione dell'attenuante invocata.

  • artt. 178 lett. c), 192, comma 1 e 2, 546 cod. proc. pen.

    Le doglianze relative alla valutazione delle dichiarazioni dei testi e delle intercettazioni sono state ritenute generiche o reiterative: la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria fosse stata adeguatamente motivata e congrua.

  • art. 62 cod. pen.

    La concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata negata dai giudici di merito con motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Per il reato di ricettazione la prova del dolo può essere desunta anche da elementi indiziari concreti: abrasione dei numeri identificativi, modalità e luogo della cessione, prezzo e partecipazione alla presa in carico del bene.
  • Intercettazioni e dichiarazioni di testi devono essere effettivamente valutate e contrastate nel motivo di impugnazione: rimangono inefficaci censure generiche o reiterazioni del merito già esaminate dalla Corte di merito.
  • La richiesta di riconoscere l'attenuante speciale (art. 648, comma 4) richiede una valutazione precisa sui parametri dell'art. 133 c.p.; il valore economico del bene e le circostanze di acquisto possono giustificare il diniego.
  • La derubricazione in contravvenzione (art. 712) è possibile solo se i fatti e la consapevolezza delittuosa risultano manifestamente incompatibili con la fattispecie di ricettazione; divergere su valutazioni di merito è insufficiente in Cassazione.
  • In Cassazione non è ammesso un nuovo esame dei fatti: l'azione di impugnazione deve evidenziare profili di diritto o vizi motivazionali non già esaurientemente valutati dai giudici di merito, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

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