Cassazione Civile, Ordinanza n. 02245/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la loro domanda di revocazione di una precedente sentenza di appello. Hanno dedotto, in un unico motivo, la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, prospettando la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c. Sostenevano, in sostanza, che l'inesistenza giuridica di una società semplice indicata come Studio Commerciale e Legale L. S. Partners, già affermata in altre sentenze passate in giudicato, dovesse essere considerata una verità assoluta e vincolante. La Corte ha rilevato che il ricorso non esponeva in modo sufficiente i fatti di causa, non indicava con chiarezza il fatto decisivo che si assumeva oggetto dell'errore revocatorio, non illustrava adeguatamente le ragioni revocatorie e non specificava il contenuto delle sentenze passate in giudicato asseritamente contrastanti. Ha inoltre osservato che il rimedio della revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. è ammesso solo per il contrasto con un giudicato esterno formatosi in un giudizio separato, mentre nel caso concreto il precedente giudicato era stato già prodotto e discusso nel giudizio di appello, sicché la doglianza avrebbe dovuto essere veicolata con ricorso per cassazione e non con revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse motivata in modo sufficiente e non apparente, e che il ricorso fosse carente dei requisiti di specificità e autosufficienza ex art. 366 c.p.c. Ha ritenuto inoltre non esperibile la revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. perché il preteso giudicato esterno era già stato portato nel giudizio di appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, di una ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore dei controricorrenti, di una somma in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza impugnata conteneva argomentazioni idonee a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
La revocazione è stata ritenuta non adeguatamente dedotta e, quanto al n. 5, non esperibile quando il contrasto col giudicato esterno sia stato già dedotto e trattato nel giudizio di merito.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di esposizione dei fatti, di specificità delle censure e di indicazione del contenuto degli atti e delle sentenze richiamate.
Il giudizio è stato definito in conformità alla proposta del consigliere delegato, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste per l'esito inammissibile.
La piena conformità tra proposta e decisione è stata considerata indice di colpa grave, giustificando la condanna dei ricorrenti a una somma ulteriore in favore delle controparti e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso inammissibile.
Uno dei ricorrenti si è difeso personalmente, essendo avvocato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e autosufficiente dei fatti rilevanti, della decisione impugnata e delle ragioni specifiche di censura; in difetto, è inammissibile.
- La denuncia di motivazione apparente richiede che la sentenza sia davvero priva di un nucleo argomentativo comprensibile; se consente il controllo sull'iter logico del giudice, la censura non può essere accolta.
- La revocazione per contrasto con giudicato esterno ex art. 395, n. 5, c.p.c. è esperibile solo quando il precedente giudicato provenga da un giudizio separato e non sia già stato dedotto e deciso nel processo in cui è stata resa la sentenza revocanda.
- Se il contrasto con un giudicato esterno è stato già eccepito e trattato nel giudizio di merito, il rimedio corretto è il ricorso per cassazione per violazione del giudicato, non la revocazione.
- La proposizione di un ricorso manifestamente superfluo o comunque privo dei requisiti minimi di ammissibilità può giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e le ulteriori conseguenze economiche previste dalla legge processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02140/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02141/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02142/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02143/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02144/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02145/2025 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →