Cassazione Penale, Sentenza n. 06729/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo per tre motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata revoca della costituzione di parte civile, rilevando identità di petitum e causa petendi tra la domanda civile (separazione giudiziale del 23/08/2012 con richiesta risarcitoria) e la domanda civile esercitata nel processo penale; 2) vizio di motivazione e valutazione erronea dell'attendibilità della persona offesa e omessa considerazione del mancato dissenso espresso dalla vittima; 3) errata omissione della riqualificazione del fatto e contestuale rigetto della circostanza attenuante della minore gravità (art. 609-bis, ultimo comma).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata, per effetto della litispendenza e del principio del ne bis in idem (la domanda risarcitoria era stata proposta precedentemente in sede civile e decisa con pronuncia di merito). Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità e manifestamente infondato il terzo motivo: la valutazione sulla credibilità della persona offesa e la decisione di escludere l'attenuante di minore gravità sono state ritenute adeguatamente motivate dai giudici di merito; la condanna penale e la rideterminazione della pena da anni cinque e mesi sei a anni quattro e mesi sei (operata dalla Corte d'appello escludendo l'art. 61, n.5) sono state confermate nella sostanza.
Norme richiamate
Disciplina il coordinamento tra azione civile e processo penale: distingue l'ipotesi in cui l'azione civile sia proposta prima della costituzione di parte civile (facoltà di trasferimento nell'ambito penale con estinzione per rinuncia dell'azione civile) da quella in cui è proposta dopo (sospensione necessaria del giudizio civile). Nel caso in esame la domanda civile era stata proposta prima ed era stata decisa in sede civile, per cui non si era perfezionato alcun trasferimento e le statuizioni civili rese in sede penale devono essere annullate per evitare duplicazione e ne bis in idem.
Norma che incrimina la violenza sessuale (comma 1) e prevede al terzo/ultimo comma la possibilità dell'attenuante per minore gravità. La Corte ha ritenuto che, alla luce della reiterazione, delle modalità costrittive e del danno (anche psichico), non ricorressero i presupposti per riconoscere l'attenuante di minore gravità.
art. 61, n. 5 e n. 11 cod. pen.
Circostanze aggravanti richiamate nel capo d'imputazione; la Corte d'appello ha escluso l'art. 61 n.5 valutandolo non sussistente e ciò ha comportato la rideterminazione della pena in misura più mite.
art. 82, comma 2 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa con riferimento alla revoca della costituzione di parte civile; il giudice di legittimità ha invece basato la decisione sulla lettura dell'art. 75 c.p.p. e sul principio di litispendenza/ne bis in idem.
Massime di principio
- Se una domanda risarcitoria è stata proposta prima in sede civile e definita con pronuncia di merito, il danno non può essere nuovamente statuibile in sede penale: il giudice penale deve verificare la litispendenza e, in mancanza di trasferimento/ rinuncia, eventuali statuizioni civili possono essere annullate per ne bis in idem.
- L'art. 75 c.p.p. va interpretato in funzione della scelta processuale del danneggiato: chi agisce prima in sede civile mantiene autonoma la domanda se non esercita la facoltà di trasferimento al processo penale; viceversa il trasferimento comporta la rinuncia al giudizio civile.
- La testimonianza della persona offesa in reati sessuali può costituire elemento di prova piena; le valutazioni di credibilità compiute dal giudice di merito sono questioni di fatto difficilmente sindacabili in Cassazione se motivate e prive di manifeste contraddizioni.
- L'attenuante di minore gravità nel reato di violenza sessuale richiede una valutazione globale e comparata dei parametri (mezzi, modalità, reiterazione, grado di coartazione, conseguenze psicofisiche): la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità è sufficiente a escluderla.
- In sede di ricorso per cassazione i motivi devono confrontare specificamente e nel dettaglio la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o prive di confronto puntuale con le ragioni del giudice di merito sono spesso dichiarate inammissibili.
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