Cassazione Penale, Sentenza n. 2141/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che, dopo l'annullamento con rinvio della Corte, aveva riconosciuto il regime della continuazione in executivis solo per alcune sentenze (c.d. secondo gruppo, numeri 7, 10, 14 e 15 del casellario) rifiutando invece l'estensione ai provvedimenti del primo gruppo. Il GUARINI deduceva che il giudice dell'esecuzione aveva disatteso i principi fissati dalla pronuncia di cassazione con rinvio, non avendo esaminato le specifiche censure difensive e avendo motivato il rigetto con argomenti generici: la non omogeneità dei reati, il lungo lasso temporale e la progressiva "escalation" del ruolo del ricorrente nell'ambito della Sacra Corona Unita. Il ricorrente contestava inoltre l'erronea applicazione delle norme penali e processuali richiamate (tra cui artt. 81, co.2 c.p. e 671, co.1 c.p.p.) e sosteneva che, in realtà, la maggior parte dei reati risultava commessa in un arco temporale ristretto e che tutte le condotte erano riconducibili a un medesimo disegno volto ad agevolare il sodalizio mafioso, dunque programmabili ex ante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi, ritenendo che il GIP non avesse compiuto la necessaria disamina delle singole sentenze e non avesse correttamente applicato i principi in tema di reato continuato. La Corte ha rilevato che dalla documentazione del casellario risultava che la maggior parte dei reati era stata commessa in un periodo ravvicinato e che il giudice dell'esecuzione non aveva valutato, per ciascun delitto, l'eventuale carattere estemporaneo o imprevedibile al momento dell'adesione all'associazione. Richiamati i criteri di valutazione dell'identità del disegno criminoso (distanza cronologica, modalità, tipologia dei reati, valore dei beni tutelati, omogeneità, causale, condizioni di tempo e luogo), la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato quale criterio di ammissibilità e di specificazione dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi fondati alla stregua delle censure previste da queste lettere.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma collegata al vizio di motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che il GIP non avesse applicato correttamente i principi richiamati nella precedente pronuncia di cassazione.
Norma sulla determinazione della pena nel reato continuato; il ricorrente denunciava l'erronea applicazione del principio da parte del giudice dell'esecuzione, che la Corte ha ritenuto non adeguatamente motivata rispetto ai singoli reati.
art. 671, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla esecuzione delle pene concorrenti e successive; citata in relazione alla corretta valutazione della continuazione in executivis e alla determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti formali del ricorso (termine e contenuto); il ricorso è stato dichiarato ammissibile nei limiti di legge.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012 (Daniele)
Indica i criteri applicabili per accertare l'identità del disegno criminoso ai fini della continuazione (distanza cronologica, modalità, tipologia, bene tutelato, omogeneità, causalità, tempo e luogo). La Corte ha richiamato questi parametri come base della valutazione.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018 (Lo Giudice)
Affermata la non automaticità della continuazione tra reato associativo e reati 'fine' non programmabili ex ante; la Corte qui ha precisato che occorre verificare la prevedibilità/programmabilità dei singoli reati al momento della costituzione o adesione all'associazione.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011 (Bosti)
Conferma i limiti alla ricomprensione automatica di reati eterogenei nella continuazione; richiede prova di elementi significativi di identità del disegno criminoso.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008 (Pagliara)
Esemplifica il principio che un omicidio estemporaneo e imprevedibile non è automaticamente ricompreso nel programma criminoso dell'associazione; utile per distinguere reati programmati da eventi contingenti.
Massime di principio
- La sussistenza della continuazione si valuta sulla base dell'identità del disegno criminoso: si considerano distanza cronologica, modalità esecutive, tipologia dei reati, bene giuridico tutelato, omogeneità, nesso causale e condizioni di spazio/tempo; non è necessario che tutti gli elementi siano presenti, ma che alcuni siano significativi.
- L'adesione a un'associazione criminale non determina automaticamente l'inclusione nella continuazione di ogni reato commesso successivamente: bisogna accertare se il singolo reato fosse prevedibile e programmabile "ex ante" al momento della costituzione o dell'adesione all'associazione.
- Reati 'mezzo' posti in essere per agevolare l'associazione possono essere riconducibili al medesimo disegno criminoso se risultano programmabili e non estemporanei; quando i reati sono eterogenei occorre un'analisi caso per caso per determinare l'eventuale prevedibilità.
- Il giudice dell'esecuzione che esclude la continuazione deve motivare specificamente per ciascun reato l'eventuale imprevedibilità o carattere estemporaneo: argomentazioni generiche sulla 'eterogeneità' o sulla progressiva ascesa gerarchica non sono sufficienti.
- In caso di giudizio in executivis, la documentazione del casellario cronologico è elemento essenziale per valutare il lasso temporale tra le condotte e va considerata attentamente prima di escludere la continuazione.
- Se la Corte di cassazione riscontra un difetto di indagine o motivazione tale da pregiudicare la decisione, annulla e rinvia il giudizio ad altra persona giudicante: ciò sottolinea l'obbligo di valutazione puntuale e motivata delle censure difensive.
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