Cassazione Civile, Ordinanza n. 08600/2026 del 07/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall’occupazione di un fondo di proprietà privata da parte di un ente locale per la costruzione di un edificio scolastico. I proprietari avevano già ottenuto in una precedente fase monitoria una somma di euro 105.000, qualificata nei precedenti passaggi processuali come acconto o comunque collegata al medesimo titolo risarcitorio. Successivamente hanno domandato il pagamento di somme ulteriori, sostenendo che il bene fosse stato illegittimamente occupato e poi irreversibilmente trasformato, con perdita del diritto di proprietà e conseguente diritto al risarcimento del valore venale del terreno. La Corte d’appello, dopo consulenza tecnica, ha ritenuto il vincolo urbanistico scolastico di natura conformativa, ha escluso che il precedente giudicato impedisse una nuova valutazione del danno perché limitato a una statuizione in rito, e ha determinato il valore venale del bene in misura inferiore a quanto già percepito, rigettando quindi la domanda. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno dedotto: 1) violazione della disciplina sulle occupazioni illegittime e sui vincoli urbanistici, contestando la qualificazione del vincolo come conformativo e la stima del bene; 2) violazione dell’art. 55 d.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la corte di merito avesse fondato la decisione sulla c.t.u. anziché sulle prove di parte e avesse ignorato un giudicato favorevole; 3) omessa determinazione del valore del diritto di proprietà illecitamente ablato, sostenendo che la corte avesse confuso il danno da perdita del bene con le indennità di occupazione e con altre voci risarcitorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con le rationes decidendi dell’ordinanza impugnata, perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio secondo cui l’occupazione usurpativa o acquisitiva è un illecito permanente che cessa con la rinuncia del proprietario desumibile dalla domanda risarcitoria per equivalente, e aveva altresì correttamente qualificato come conformativo il vincolo urbanistico destinato all’edilizia scolastica, con conseguente non edificabilità del bene. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché riproponeva una diversa ricostruzione della fattispecie, sia perché censurava in modo non ammissibile la scelta istruttoria del giudice e non individuava correttamente il fatto decisivo omesso; inoltre la doglianza sul giudicato è stata ritenuta carente di specifica indicazione del contenuto del provvedimento passato in giudicato e della sua rilevanza interpretativa. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con il passaggio decisivo dell’ordinanza, che aveva richiamato l’art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 come paradigma applicabile alla fattispecie, valorizzando una vicenda di utilizzazione del bene per fini pubblici in assenza di valido decreto di esproprio.
Norme richiamate
art. 55 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dai ricorrenti per sostenere la liquidazione del danno da occupazione illegittima al valore venale del bene; la Corte osserva che le censure non si confrontano con la concreta qualificazione della fattispecie e con il momento di cessazione dell’illecito individuato dal giudice di merito.
art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dalla Corte territoriale come paradigma applicabile alla vicenda di utilizzazione del bene per fini pubblici in assenza di valido decreto di esproprio, con conseguente individuazione delle voci risarcitorie pertinenti.
invocato per contestare il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio; la Cassazione ribadisce che la scelta istruttoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile come omesso esame di mere risultanze istruttorie.
richiamato dai ricorrenti in modo cumulativo e confuso; la Corte reputa che la formulazione dei motivi non consenta di isolare una censura autonoma e specifica.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
la violazione del giudicato deve essere dedotta indicando specificamente il contenuto del provvedimento passato in giudicato e gli eventuali elementi extratestuali rilevanti per la sua interpretazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
la censura per omesso esame di fatti decisivi è ritenuta inammissibile quando si traduce nella mera contestazione di elementi istruttori o della valutazione delle prove.
Massime di principio
- In caso di occupazione illegittima di un bene da parte della pubblica amministrazione, l’illecito ha carattere permanente e cessa solo quando il proprietario manifesti, anche implicitamente, la rinuncia al diritto dominicale mediante la domanda di risarcimento per equivalente; il risarcimento va allora commisurato al valore venale del bene al momento di tale domanda, con rivalutazione e interessi secondo i criteri del debito di valore.
- La destinazione urbanistica a edilizia scolastica, nell’ambito della pianificazione comunale, integra un vincolo conformativo e determina la non edificabilità dell’area, trattandosi di servizio pubblico connotato da finalità istituzionale e non di previsione meramente espropriativa o riservata all’iniziativa privata.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per censurare la scelta del giudice di fare ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio o per contestare il peso attribuito alle risultanze peritali, salvo che sia indicato un vero fatto decisivo omesso nei rigorosi termini richiesti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
- La deduzione della violazione del giudicato richiede la precisa indicazione del contenuto della decisione passata in giudicato e degli elementi, anche extratestuali, rilevanti per interpretarla; non è sufficiente un richiamo generico a un precedente processo o a formule contenute nella motivazione se il dispositivo ha definito la questione in rito.
- In cassazione i motivi devono confrontarsi con tutte le rationes decidendi della decisione impugnata; la mancata critica di una sola ratio autonoma rende il motivo inammissibile.
- Quando la fattispecie concreta è ricondotta dal giudice di merito a un paradigma normativo specifico, la censura che si limiti a prospettare una diversa qualificazione del fatto, senza aggredire la ratio applicata, è inammissibile.
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