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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37243/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda un credito contributivo richiesto dall'INPS per contributi dovuti alla Gestione separata in relazione all'attività professionale svolta nell'anno 2011 da un'avvocatessa iscritta d'ufficio. La Corte d'appello aveva ritenuto non prescritta la pretesa contributiva, valorizzando una sospensione della prescrizione per doloso occultamento del credito, dedotta dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi 2012 relativa all'anno d'imposta 2011. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., sostenendo che il credito fosse prescritto; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 116, comma 8, l. n. 388/2000 in tema di sanzioni. L'INPS non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accertato l'insussistenza del credito contributivo dell'INPS per l'attività professionale svolta nell'anno 2011, ritenendolo prescritto. Ha inoltre condannato l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, e per i contributi previdenziali ciò coincide con il momento in cui era dovuto il versamento del saldo relativo all'anno di attività precedente, non con la presentazione della dichiarazione reddituale.

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    La sospensione della prescrizione per dolo del debitore non può essere affermata sulla sola base della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, in assenza di un vero occultamento doloso del debito contributivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato quale parametro di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 116, comma 8, l. n. 388 del 2000

    È stato denunciato in relazione all'applicazione delle sanzioni, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la proposta in camera di consiglio.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335

    Disciplina l'iscrizione alla Gestione separata per l'attività professionale svolta.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010

    È richiamato come esempio di differimento dei termini di versamento rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 6 giugno 2012

    Nel caso concreto ha differito fino al 9 luglio 2012 il termine di versamento dei contributi dovuti per l'anno 2011.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, il dies a quo della prescrizione va individuato nel momento in cui scade il termine per il versamento del saldo contributivo relativo all'anno di attività, tenendo conto degli eventuali differimenti normativamente previsti.
  • La dichiarazione reddituale con compilazione del quadro RR ha natura di mera esternazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo; pertanto la sua mancata presentazione o compilazione non sposta automaticamente il decorso della prescrizione.
  • La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito contributivo non può essere desunta in via automatica dalla sola omissione dichiarativa, ma richiede elementi ulteriori idonei a provare un effettivo occultamento doloso del credito.
  • Quando la sentenza impugnata contiene tutti gli elementi di fatto necessari e la questione è solo di diritto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciarsi direttamente nel merito.
  • Se il primo motivo di ricorso investe con successo la prescrizione del credito, le censure ulteriori sulle sanzioni possono restare assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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