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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30983/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’Appello che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale su istanza della Procura della Repubblica. Nel ricorso per cassazione deduceva un solo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10 l.fall. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che, avendo concesso in affitto l’intero compendio aziendale sin dal 22 luglio 2013 a un’altra società, essa avrebbe cessato di fatto l’attività d’impresa nel 2013; perciò, la dichiarazione di fallimento del 2022 sarebbe intervenuta oltre il termine annuale previsto dall’art. 10 l.fall. per la fallibilità dell’imprenditore cessato. La Corte d’appello, invece, aveva valorizzato la natura commerciale dell’attività desunta dalla percezione di canoni di affitto d’azienda, dalla nozione di economicità dell’attività e da risultanze di bilancio attestanti debiti verso fornitori e clienti riferiti a operazioni commerciali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla non fallibilità per cessazione dell’attività fosse nuova rispetto al thema decidendum del giudizio di reclamo, nel quale era stata esaminata soltanto la natura commerciale dell’attività esercitata. La ricorrente, inoltre, non aveva indicato specificamente in quali atti dei giudizi di merito avesse già dedotto la questione della cessazione ultrannuale dell’attività, in violazione del principio di specificità del motivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei precedenti gradi di merito, salvo che siano rilevabili d’ufficio.
  • Chi deduce in cassazione la novità della questione deve specificare non solo di averla già proposta nel merito, ma anche in quale atto e con quali modalità l’abbia fatto, per consentire alla Corte il controllo della deduzione.
  • La censura che presuppone un diverso thema decidendum rispetto a quello effettivamente affrontato dal giudice di merito è inammissibile per difetto di specificità del motivo.
  • Nel giudizio di cassazione la verifica del termine annuale di fallibilità post-cessazione non può essere proposta utilmente se la relativa questione non sia stata oggetto del precedente giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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