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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07195/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno 2009 notificato a un soggetto ritenuto dall’Ufficio amministratore di fatto di un’associazione sportiva, e quindi obbligato in solido quale autore delle violazioni ex art. 11 d.lgs. n. 472/1997. L’atto contestava la contabilizzazione di costi e fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, nell’ambito di una frode riferita all’associazione e al suo presidente. La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; la decisione era stata confermata in appello. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con unico motivo, la nullità della sentenza d’appello per motivazione meramente apparente e violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che i giudici di secondo grado non avessero esaminato le articolate argomentazioni dell’Ufficio e gli elementi indiziari da esso offerti per dimostrare il ruolo di amministratore di fatto del contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque infondato. Ha ritenuto, anzitutto, che la censura fosse inammissibile perché l’Agenzia non aveva specificamente indicato, nel ricorso per cassazione, gli elementi indiziari asseritamente trascurati, con violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata esponeva un percorso logico coerente, indicava le ragioni del mancato riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto, valorizzava l’assenza di documenti o elementi materiali direttamente riferibili al contribuente emersi negli accessi della Guardia di Finanza, la non dimostrata inesistenza delle operazioni con una società a lui riferibile e le dichiarazioni del fiscalista dell’associazione che escludevano un ruolo attivo del contribuente. Il ricorso è stato pertanto rigettato e l’Agenzia condannata alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura contro la motivazione della sentenza deve indicare specificamente i fatti, gli elementi indiziari e i passaggi decisivi asseritamente trascurati, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando espone, anche sinteticamente, un percorso logico coerente e individua gli elementi posti a base del convincimento, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione o prova delle parti.
  • Nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare singolarmente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che valuti il complesso degli elementi e dia conto delle ragioni decisive della propria decisione.
  • La contestazione della qualifica di amministratore di fatto richiede un supporto probatorio concreto e specificamente riferibile alla persona indicata, non essendo sufficiente un generico richiamo alla pretesa partecipazione alla gestione o a rapporti economici indiretti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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