Cassazione Civile, Ordinanza n. 07195/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno 2009 notificato a un soggetto ritenuto dall’Ufficio amministratore di fatto di un’associazione sportiva, e quindi obbligato in solido quale autore delle violazioni ex art. 11 d.lgs. n. 472/1997. L’atto contestava la contabilizzazione di costi e fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, nell’ambito di una frode riferita all’associazione e al suo presidente. La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; la decisione era stata confermata in appello. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con unico motivo, la nullità della sentenza d’appello per motivazione meramente apparente e violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che i giudici di secondo grado non avessero esaminato le articolate argomentazioni dell’Ufficio e gli elementi indiziari da esso offerti per dimostrare il ruolo di amministratore di fatto del contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque infondato. Ha ritenuto, anzitutto, che la censura fosse inammissibile perché l’Agenzia non aveva specificamente indicato, nel ricorso per cassazione, gli elementi indiziari asseritamente trascurati, con violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata esponeva un percorso logico coerente, indicava le ragioni del mancato riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto, valorizzava l’assenza di documenti o elementi materiali direttamente riferibili al contribuente emersi negli accessi della Guardia di Finanza, la non dimostrata inesistenza delle operazioni con una società a lui riferibile e le dichiarazioni del fiscalista dell’associazione che escludevano un ruolo attivo del contribuente. Il ricorso è stato pertanto rigettato e l’Agenzia condannata alle spese.
Norme richiamate
autorità/obbligazione solidale per le violazioni contestate
è richiamato come base della pretesa di responsabilità del soggetto ritenuto autore delle violazioni, in quanto amministratore di fatto
norma processuale invocata per censurare la motivazione della sentenza d’appello
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
norma processuale invocata per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione
richiamato quale parametro del requisito minimo di motivazione della sentenza
richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione della decisione
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte lo applica per affermare l’inammissibilità del motivo che non indica specificamente gli elementi di fatto e le ragioni della censura
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura contro la motivazione della sentenza deve indicare specificamente i fatti, gli elementi indiziari e i passaggi decisivi asseritamente trascurati, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando espone, anche sinteticamente, un percorso logico coerente e individua gli elementi posti a base del convincimento, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione o prova delle parti.
- Nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare singolarmente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che valuti il complesso degli elementi e dia conto delle ragioni decisive della propria decisione.
- La contestazione della qualifica di amministratore di fatto richiede un supporto probatorio concreto e specificamente riferibile alla persona indicata, non essendo sufficiente un generico richiamo alla pretesa partecipazione alla gestione o a rapporti economici indiretti.
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