Cassazione Civile, Ordinanza n. 22227/2021 del 04/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia origina da una domanda di risarcimento danni da infiltrazioni proposta davanti al Giudice di Pace contro più convenuti. Uno dei convenuti eccepiva sin dal primo grado la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di avere trasferito la propria quota di proprietà già dal 2007 in forza di decreto di trasferimento del Tribunale. Il Giudice di Pace accolse l'eccezione, ma compensò le spese di lite ritenendo che l'attrice fosse stata indotta in errore sulla titolarità del diritto di proprietà perché il convenuto aveva partecipato a un precedente procedimento di accertamento tecnico irripetibile senza sollevare l'eccezione. L'interessato propose appello limitatamente al capo sulle spese, deducendo l'erroneità della compensazione. Il Tribunale rigettò l'appello e mantenne la compensazione delle spese del primo grado, mentre le spese del secondo grado furono regolate secondo soccombenza. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse posto le spese del doppio grado a carico della parte vittoriosa nonostante egli avesse tempestivamente eccepito la carenza di legittimazione passiva e tale eccezione fosse stata accolta; secondo il ricorrente, la compensazione sarebbe stata disposta sull'erroneo presupposto di una reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudizio era stato introdotto sotto il vigore dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dalla l. n. 69/2009, che consentiva la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate. Ha osservato che il Tribunale aveva confermato la compensazione del primo grado richiamando una ragione precisa: il mancato rilievo della carenza di legittimazione passiva nel procedimento di accertamento tecnico irripetibile, condotta che aveva indotto l'attrice a convenire in giudizio il resistente. La Corte ha quindi ritenuto corretta la compensazione delle spese del primo grado e corretta la regolazione delle spese dell'appello secondo soccombenza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
regola la soccombenza come criterio ordinario di ripartizione delle spese di lite; la censura del ricorrente è stata reputata infondata perché il giudice d'appello ha correttamente distinto le spese dei due gradi.
formulazione introdotta dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69
nel testo applicabile al giudizio consentiva la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca oppure per gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale della denuncia di violazione di legge proposta dal ricorrente.
richiamato per la proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
impone, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
è il parametro cui si commisura l'ulteriore importo dovuto ai sensi del comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è legittima non solo in presenza di soccombenza reciproca, ma anche quando il giudice espliciti in motivazione gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarla.
- La censura sulla regolazione delle spese non può fondarsi sulla sola affermazione di vittoria nel merito se la sentenza impugnata ha indicato una specifica ragione compensativa non illogica e coerente con il comportamento processuale della parte.
- Quando il giudice di merito distingue correttamente tra le spese del primo grado, compensate per ragioni motivate, e quelle dell'appello, poste a carico della parte soccombente, non sussiste violazione dell'art. 91 c.p.c.
- La partecipazione a un precedente subprocedimento senza sollevare tempestivamente una eccezione di difetto di legittimazione passiva può integrare un comportamento processuale valutabile ai fini della compensazione delle spese.
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