Cassazione Civile, Ordinanza n. 09167/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando che non era necessaria l'accettazione della rinuncia da parte degli intimati, poiché non costituiti nel presente grado. La pronuncia è stata qualificata come estinzione del processo e non come rigetto o inammissibilità, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società, evocata come terzo pignorato in una procedura espropriativa promossa da una creditrice nei confronti di una debitrice, aveva proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che l'aveva dichiarata inammissibile. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Prima della camera di consiglio, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore. Le parti intimate non si sono costituite nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato solo per individuare la procedura espropriativa presso terzi nell'ambito della quale era sorta l'opposizione.
Disciplina il deposito della decisione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.
La rinuncia al ricorso, ritualmente depositata, consente la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- L'accettazione della rinuncia non è necessaria quando le parti intimate non si siano costituite nel giudizio di legittimità.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili o improcedibili.
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