Cassazione Penale, Ordinanza n. 19287/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente il reato in materia di stupefacenti nella forma ordinaria, escludendo la riqualificazione nell'ipotesi di lieve entità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La difesa sosteneva, in sostanza, che le modalità del fatto avrebbero consentito l'applicazione della fattispecie meno grave. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo corretto e non illogico il diniego della lieve entità valorizzando: il considerevole quantitativo e la pluralità delle sostanze detenute, il rinvenimento di denaro in contanti e di un bilancino intriso di stupefacente, nonché l'inserimento della condotta in un contesto di organizzazione e pianificazione incompatibile con la minima offensività richiesta dall'art. 73, comma 5.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, quale base della contestazione originaria insieme alla fattispecie di stupefacenti.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per i reati in materia di stupefacenti posta a fondamento della condanna confermata in appello.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie di lieve entità invocata dalla difesa; la Corte ribadisce che la sua applicazione richiede la valutazione complessiva di tutti gli elementi dell'azione e dell'oggetto materiale del reato, e che nel caso concreto essa è esclusa da quantità, qualità delle sostanze, modalità della detenzione e contesto organizzato.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve valutare congiuntamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli relativi all'azione, sia quelli relativi all'oggetto materiale del reato, senza isolare un solo indice favorevole alla difesa.
- La presenza di un ingente quantitativo di sostanze, di tipologie diverse, unitamente a denaro contante, strumenti di pesatura e altri elementi sintomatici di stabile attività illecita, può escludere la sussistenza della lieve entità perché indica una concreta capacità operativa nel mercato dello spaccio.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di merito è inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e immune da vizi evidenti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, della somma alla Cassa delle ammende.
- La riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità non è automatica per il solo dato quantitativo non elevato di una singola sostanza, ma presuppone una valutazione complessiva di minima offensività incompatibile con un quadro fattuale di organizzazione, pluralità di sostanze e strumenti tipici dello spaccio.
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