Cassazione Civile, Ordinanza n. 29289/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, sostenendo di aver svolto servizio alle dipendenze del Ministero delle Finanze dal maggio 1994 al dicembre 2010 e di avere diritto a un trattamento di fine rapporto calcolato sull'intero arco temporale. Il Fondo si era opposto deducendo che, nel periodo intermedio, il dipendente non fosse rimasto alle dipendenze del Ministero, ma fosse stato trasferito all'Ente Tabacchi Italiano ai sensi della disciplina di settore; da ciò faceva discendere che il TFR dovesse essere limitato ai periodi effettivamente di appartenenza al MEF, e che la pretesa del lavoratore determinasse un ingiustificato arricchimento. Con un unico motivo di ricorso per cassazione il Fondo denunciava violazione e falsa applicazione di varie disposizioni del d.lgs. 283/1998, del d.P.R. 1034/1984, del d.P.R. 211/1981, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel qualificare il rapporto come distacco e non trasferimento, e nell'avere ritenuto conseguentemente dovuta la riliquidazione del TFR sull'intera anzianità. Il ricorso lamentava inoltre che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valorizzato la cancellazione dai ruoli e la stipulazione di un contratto di diritto privato con l'ETI, e che, in ogni caso, il ricalcolo avrebbe dovuto riguardare solo il periodo di lavoro presso ETI.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo di reale specificità impugnatoria, perché non confutava in modo argomentato la ricostruzione operata dalla Corte d'appello sulla base dei documenti valorizzati, ma si limitava a proporre una lettura alternativa e apodittica dei fatti. In particolare, il ricorrente non spiegava perché i documenti esaminati dal giudice di merito non avrebbero potuto condurre alle conclusioni raggiunte; non indicava adeguatamente le basi fattuali delle proprie affermazioni sulla cancellazione dai ruoli e sul contratto di diritto privato con ETI; e non chiariva neppure perché, una volta accertata l'unitarietà del rapporto alle dipendenze del MEF, non fosse dovuta una riliquidazione complessiva del trattamento. La Corte ha anche richiamato il principio per cui il distacco non comporta novazione soggettiva né instaurazione di un nuovo rapporto con il soggetto beneficiario della prestazione, ma solo una modifica dell'esecuzione del medesimo rapporto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del Fondo al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.lgs. 283/1998
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi del trasferimento del personale all'ETI, ma non ritenuto decisivo dalla Corte perché il motivo non confutava la motivazione di merito
art. 6 d.P.R. 1034/1984
citato dal ricorrente nel motivo di violazione di legge
d.P.R. 211/1981
citato dal ricorrente nel motivo di violazione di legge
citato dal ricorrente in relazione alla ripartizione dell'onere della prova
citati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito
richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge
richiamato come parametro di deduzione del vizio processuale
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale
la Corte lo richiama per affermare che il ricorso per cassazione deve essere specifico e deve criticare le rationes decidendi, non limitarsi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contrapporre alla decisione impugnata una diversa ricostruzione fattuale o probatoria: è necessario confutare in modo specifico e argomentato le ragioni poste a base della sentenza di merito.
- La censura per violazione di legge o vizio motivazionale non può risolversi in affermazioni apodittiche prive di indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni per cui la motivazione impugnata sarebbe erronea.
- Quando il giudice di merito accerta che il distacco del lavoratore non ha determinato novazione soggettiva del rapporto, non può pretendersi che la prestazione sia trattata come riferita a un nuovo rapporto con il soggetto presso cui il lavoratore è temporaneamente assegnato.
- La valutazione dei documenti operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione solo indicando puntualmente perché tali documenti sarebbero stati mal interpretati o trascurati, non essendo sufficiente una mera contestazione generica del loro significato.
- In presenza di un rapporto ritenuto unitario e senza soluzione di continuità, il trattamento economico di fine rapporto va riliquidato sulla base dell'intera anzianità maturata in quel rapporto.
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