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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25806/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. Il ricorrente contestava che, ai sensi della decisione quadro 2009/829/GAI e del d.lgs. 15/02/2016 n.36 (in particolare art. 4), la misura degli arresti domiciliari fosse eseguibile nello Stato membro di residenza (Francia) e dunque che la custodia in carcere fosse ingiustificata. Venivano dedotti profili di violazione normativa (art. 4 d.lgs. n.36, art. 275 co.3 c.p.p., artt. 3,11,117 Cost., art.14 CEDU) e vizio di motivazione; chiesta, in via pregiudiziale, la sollevazione di questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n.36/2016 per presunta discriminazione tra residenti UE.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto infondate le censure: la custodia cautelare è stata giustificata dalla presunzione di necessità connessa al titolo di reato (art. 1 comma 4-bis d.lgs. n.286/1998) e dalla condotta probatoria che indicava rischio di reiterazione. Quanto alla questione sui domiciliari eseguibili all'estero, la Corte ha adottato l'orientamento secondo cui il d.lgs. 15/02/2016 n.36 si applica alle misure cautelari non detentive e non comprende la misura degli arresti domiciliari, che il codice processuale equipara in termini di privazione della libertà alla custodia in carcere. L'esecuzione degli arresti domiciliari nei confronti di soggetti residenti all'estero va quindi coordinata con la disciplina del mandato di arresto europeo (Legge 22/04/2005 n.69) e non può essere realizzata come mera esecuzione transfrontaliera prevista dal d.lgs. n.36/2016. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario secondo disposizioni vigenti.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio (23/10/2009)

    Riferimento normativo di base sulla cooperazione UE per il reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; la Corte interpreta la disciplina nazionale di attuazione in rapporto a tale decisione quadro per stabilire quali misure siano eseguibili all'estero.

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n.36

    Il decreto è stato interpretato dalla Corte come volto a disciplinare le misure cautelari non detentive (obbligo di dimora, divieti di frequentazione, obblighi di presentazione ecc.), non includendo la misura degli arresti domiciliari che implica privazione della libertà.

  • Art. 1, comma 4-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico immigrazione)

    La norma sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina produce una presunzione relativa circa l'esigenza cautelare e l'adeguatezza della custodia cautelare; la Corte l'ha ritenuta idonea a giustificare la custodia in carcere nel caso concreto.

  • Art. 284 cod. proc. pen. (arresti domiciliari)

    La Corte sottolinea come il codice processuale assimili in modo sostanziale gli arresti domiciliari alla custodia in carcere sotto il profilo della limitazione della libertà, argomento che giustifica l'esclusione degli arresti domiciliari dall'ambito del d.lgs. n.36/2016.

  • Art. 283 cod. proc. pen. (obbligo di dimora)

    L'art. 283 disciplina l'obbligo di dimora, che comporta permanenza in un "luogo determinato" (più ampio rispetto all'abitazione) e si colloca coerentemente tra le misure non detentive contemplate dal d.lgs. n.36/2016.

  • Legge 22 aprile 2005, n.69 (mandato di arresto europeo)

    La Corte evidenzia la necessità di coordinare l'esecuzione transfrontaliera delle misure che comportano privazione della libertà con la procedura del mandato di arresto europeo; ritenere applicabile il d.lgs. n.36/2016 agli arresti domiciliari creerebbe una sovrapposizione con la disciplina del mandato di arresto europeo.

  • Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma processuale citata nella doglianza difensiva; la Corte non ha ritenuto che il suo contenuto comportasse l'estensione del d.lgs. n.36/2016 agli arresti domiciliari.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Art. 94 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    Previsione procedurale per la comunicazione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando dalla decisione non deriva la liberazione dell'imputato; la Corte ne ordina l'applicazione.

  • Costituzione

    artt. 3, 11, 117, comma 1

    Richiamate dalla difesa nella doglianza di legittimità costituzionale, ma la Corte ha ritenuto tali profili non fondati rispetto all'interpretazione del d.lgs. n.36/2016.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamato dalla difesa per profili di discriminazione; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione in relazione all'interpretazione delle disposizioni di attuazione della decisione quadro.

Massime di principio

  • La misura degli arresti domiciliari è, per la giurisprudenza della Corte di Cassazione, assimilata sotto il profilo della privazione della libertà alla custodia in carcere e quindi non rientra tra le "misure non detentive" eseguibili all'estero ai sensi del d.lgs. n.36/2016.
  • Per l'esecuzione transfrontaliera di misure che comportano privazione della libertà (custodia cautelare o arresti domiciliari) va considerata la procedura del mandato di arresto europeo e non il regime di reciproco riconoscimento previsto per le misure alternative non detentive.
  • La presenza di una residenza all'estero non garantisce automaticamente l'eseguibilità degli arresti domiciliari nel Paese di residenza: l'idoneità della misura dipende da fattori di fatto (esistenza di un luogo idoneo) e dal quadro normativo che disciplina l'esecuzione transfrontaliera.
  • In caso di reati per i quali la legge prevede presunzioni favorevoli alla custodia cautelare (es. favoreggiamento dell'immigrazione clandestina secondo specifiche previsioni legislative), il giudice richiederà elementi precisi per superare tale presunzione e adottare misure meno afflittive.
  • Se si ritiene illegittima la non eseguibilità di una misura in uno Stato membro, la via corretta per il soggetto è segnalare la questione nell'ambito del processo e valutare la possibilità di ricorrere alle procedure europee (es. mandato di arresto europeo) piuttosto che pretendere l'applicazione diretta del d.lgs. n.36/2016 agli arresti domiciliari.

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