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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7382/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) censurava la sentenza per contraddittorietà, illogicità e omessa/erronea valutazione delle prove, lamentando che la Corte territoriale avesse confermato meccanicamente il giudizio di primo grado senza valutare le censure già prospettate; (2) impugnava la contestazione della recidiva reiterata specifica infra-quinquennale, sostenendo che il precedente con patteggiamento (2001) non inciderebbe perché i fatti oggetto del processo sarebbero del 2008-2009 e quindi oltre il quinquennio, che la recidiva è facoltativa e poteva essere esclusa e che non sarebbe specifica perché di diversa indole rispetto al precedente ex art. 648-bis; (3) deduceva violazione degli artt. 157 e 161 c.p. in relazione alla disapplicazione dell'art. 99 c.p., sostenendo che, venendo meno la recidiva, il reato indicato al capo 3) sarebbe estinto per prescrizione (reato commesso settembre 2009), con conseguente estinzione anche in caso di equiparazione della recidiva alle circostanze attenuanti generiche. In memoria il ricorrente ha inoltre sollevato profili sul ne bis in idem alla luce della giurisprudenza CEDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per genericità (mancata specificazione dei rilievi rispetto alle motivazioni della Corte territoriale). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva congruamente motivato l'applicazione della recidiva (anche infra-quinquennale) richiamando precedenti penali, continuità della condotta illecita e la natura economica e imprenditoriale dei reati, nonché la data di consumazione del reato al capo 3) (30/09/2009) che era entro il quinquennio rispetto alla precedente condanna rilevante. Il terzo motivo è stato invece accolto: il reato di cui al capo 3) (art. 2 d.lgs. 74/2000, consumato il 30/09/2009) si è prescritto in data 30/05/2022; tenuto conto dell'effetto della recidiva e delle norme sul computo degli interventi interruttivi (artt. 160 e 161 cod. pen.), il termine di prescrizione era comunque decorso prima della sentenza impugnata. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 3), perché estinto per prescrizione, eliminando altresì la pena aggiuntiva per continuazione (anni 1 e mesi 2). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Norma che disciplina il reato fiscale contestato al capo 3); la decisione individua la data di consumazione (30/09/2009) utile al calcolo del termine di prescrizione

  • codice penale, art. 648-bis

    Reato oggetto del precedente per il quale il ricorrente aveva patteggiato; utilizzato dalla Corte territoriale per valutare la recidiva e la 'medesima indole' dei fatti

  • codice penale, art. 99

    comma 2 e quarto comma (richiamati nel testo)

    Norma che disciplina gli effetti della recidiva sull'entità della pena; la Corte ha fatto riferimento all'applicazione dell'art. 99 per determinare l'aumento e per il calcolo della prescrizione

  • codice penale, art. 160

    Norma rilevante per il computo del termine di prescrizione; richiamata assieme all'art. 161 per considerare gli atti interruttivi e determinare la durata effettiva della prescrizione

  • codice penale, art. 161

    Norma sul computo della prescrizione in presenza di atti interruttivi; qui richiamata per il calcolo estensivo del termine (con le interruzioni considerate al massimo)

  • disposizioni attuative c.p.p., art. 173

    Richiamato per delimitare i motivi dedotti nel ricorso rispetto ai limiti procedurali (richiamo ai limiti di impugnazione)

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che contesti la valutazione probatoria deve essere dettagliato e specifico: è necessario confrontarsi puntualmente con le ragioni di fatto e di diritto esposte nella motivazione impugnata; le censure generiche sono inammissibili.
  • L'applicazione facoltativa della recidiva richiede una motivazione specifica e analitica: il giudice deve esaminare il percorso criminale del reo, la significatività del nuovo reato rispetto al precedente, la natura dei delitti e il tempo trascorso; in assenza di tale motivazione la decisione può essere censurata in cassazione.
  • Per valutare la prescrizione occorre determinare correttamente la data di consumazione del reato, il termine ordinario di prescrizione e gli eventuali raddoppi/estensioni dovuti alla recidiva o ad altre cause (nonché gli atti interruttivi ai sensi degli artt. 160 e 161 c.p.); se la prescrizione è intervenuta prima della sentenza impugnata, la Cassazione può annullare il capo interessato senza rinvio.
  • Quando viene dichiarata la prescrizione di una fattispecie facente parte di un quadro di reati in continuazione, la Cassazione può eliminare anche le pene accessorie o gli aumenti comminati in relazione alla continuazione per quel capo specifico.
  • Le questioni di principio (p.es. ne bis in idem o doppio aumento di pena per recidiva) possono essere sollevate in memoria, ma, se il rilievo processuale principale è la prescrizione, la decisione del giudice di legittimità può assorbire altri motivi accessori.

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