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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12197/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con molteplici censure tra cui: mancata assunzione di una prova decisiva richiesta in appello (accertamenti sulla provenienza del fucile calibro 12, matricola n. 214275, rinvenuto nella Fiat Croma); violazione dell'art. 194, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo all'utilizzabilità delle dichiarazioni di Giovanni Pantano (sospetti e "sentito dire"); vizio di valutazione e carenza di motivazione sull'attendibilità dei collaboratori di giustizia (in particolare Rosario Cappello e Giuseppe Giampà) e sulle relative chiamate in correità; travisamento della causale/movente (sostegno che la causale reale fosse riferibile ad altri soggetti, es. famiglia Scalise/Iannazzo); errori nella valutazione del concorso di persone nel reato e dei riscontri individualizzanti a carico di ciascun imputato; omissione del dovuto esame di elementi a discarico (es. misura di sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno, esito negativo dello Stub, tempistiche del ritrovamento/abbandono della Fiat Croma). I ricorrenti chiedevano, alternativamente, rinnovazione istruttoria o annullamento/accoglimento dei motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli in gran parte infondati o inammissibili. Il giudice di legittimità ha confermato la valutazione operata dai giudici di merito sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni dei collaboratori (Rosario Cappello e Giuseppe Giampà) e ha ritenuto non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria in appello circa la provenienza del fucile, perché la convergenza dichiarativa e i riscontri già acquisiti rendevano l'accertamento richiesto non decisivo. È stata altresì esclusa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Giovanni Pantano: i giudici hanno ritenuto utilizzabili gli elementi di prima mano in esse contenuti ai fini del quadro relazionale e motivazionale. Sono state respinte le doglianze sul presunto travisamento della prova e sulla mancata considerazione di elementi a discarico (misura di sorveglianza, esito dello Stub, luogo del furto dell'auto), ritenuti valutati congruamente dai giudici di merito. Conseguentemente sono sostanzialmente confermate le condanne: in primo grado il GIP aveva condannato Arcieri a 30 anni e i fratelli Strangis all'ergastolo; la Corte d'appello aveva rideterminato le pene per Gino e Pino Strangis in 30 anni di reclusione (confermate altre statuizioni civili). La Cassazione non ha accolto i ricorsi e ha rigettato le censure.

Norme richiamate

  • art. 194, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni di Giovanni Pantano, sebbene contenenti anche elementi di "sentito dire", comprendevano notizie di prima mano e informazioni utili a ricostruire i rapporti e i contrasti tra la vittima e gli imputati; pertanto non sono state considerate automaticamente inutilizzabili ai sensi dell'art. 194, comma 3.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma sulla chiamata in correità è stata interpretata nel senso che il giudice deve valutare unitariamente la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto; le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute, dopo valutazione complessiva e riscontro, attendibili e corroborate da elementi esterni.

  • art. 110 cod. pen.

    Il principio del concorso di persone nel reato è stato applicato con riferimento alle chiamate in correità e alle responsabilità contributive: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione degli imputati attraverso la convergenza dichiarativa e i riscontri individualizzanti.

  • art. 442 cod. proc. pen. (riduzione di pena per rito abbreviato)

    La riduzione di pena prevista per il rito abbreviato, nella versione temporale applicabile, è stata adottata in sede di calcolo delle pene (la Corte d'appello ha rideterminato le pene in relazione alla continuazione e alla diminuente prevista).

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui il vizio di travisamento della prova dedotto in cassazione richiede specificità: bisogna indicare l'atto processuale, il dato probatorio incompatibile con la sentenza, provarne la verità ed evidenziare la decisività dell'atto nel compromettere la motivazione; le doglianze generiche sono inammissibili.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di terzi (compreso il parente della vittima) contenenti sia elementi di "sentito dire" sia notizie di prima mano possono essere valutate e utilizzate se il giudice individua e argomenta la parte di conoscenza diretta; il divieto dell'art.194(3) non le rende automaticamente inutilizzabili.
  • Nella valutazione della chiamata in correità il giudice deve compiere un esame unitario di credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva: la mera progressione dichiarativa non sempre inficia la attendibilità se spiegata plausibilmente (es. travagli emotivo del collaboratore prima della piena acquisizione del racconto).
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: il giudice d'appello può rifiutarla quando ritiene che gli atti già acquisiti siano sufficienti a decidere; la Cassazione controlla la motivazione ma non riesamina ex novo la necessità probatoria.
  • Il movente o la causale, se ben ricostruiti e corroborati da convergenze probatorie, possono rafforzare la lettura indiziaria del quadro probatorio, ma non possono sostituire riscontri oggettivi quando il resto del materiale fosse francamente carente.
  • Per contestare in cassazione il travisamento della prova è necessario indicare esattamente l'atto o elemento processuale travisato, dimostrarne la verità e provare che esso avrebbe dovuto produrre esito decisivo nella motivazione; deduzioni generiche sono inammissibili.
  • I risultati negativi di accertamenti tecnici (es. STUB) o misure preventive che limitano la libertà dell'imputato vanno valutati nel loro contesto temporale e probatorio: esito negativo non è automaticamente esimente se gli altri elementi convergono contro l'imputato.
  • La presenza di convergenza tra più fonti autonome (più collaboratori, testimonianze dirette, riscontri di polizia) può costituire un sufficiente nucleo di riscontri individualizzanti anche in assenza di ogni singolo esame richiesto dalla difesa.

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