Cassazione Penale, Sentenza n. 30040/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata per reati di cessione di cocaina ed eroina. Il difensore ha contestato la sussistenza della gravità indiziaria (sostenendo che la presenza nell'abitazione non prova piena partecipazione, al più mera connivenza non punibile), la mancata qualificazione della fattispecie come di lieve entità (ritenuta esclusa apoditticamente nonostante cessioni di modesto rilievo) e la carenza di motivazione circa l'impossibilità di misure cautelari meno afflittive.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure generiche e riconducibili a una rivalutazione in fatto degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità. Ha confermato la valutazione della gravità indiziaria basata sulle dichiarazioni degli acquirenti (che indicavano consegne direttamente dal ricorrente e vendite sotto la sua vigilanza), sulla disponibilità di cospicue quantità di stupefacente di diversa natura, e sulla continuità e organizzazione dell'attività di spaccio rivolta a una folta clientela per lungo periodo. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della lieve entità in base alla valutazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza (Sez. U., Murolo). Ha dichiarato infondata la censura sulla misura cautelare anche alla luce del divieto previsto dall'art. 284, comma 5-bis c.p.p. per precedenti condanne. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
La qualificazione della fattispecie come 'lieve entità' richiede una valutazione complessiva di tutti i parametri normativi (quantità, mezzi e modalità, continuità/organizzazione). Il giudice deve motivare il vaglio su tutti gli aspetti rilevanti.
Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Giurisprudenza di legittimità che impone un esame complessivo e motivato dei criteri di cui all'art. 73, comma 5: il percorso valutativo deve emergere dalla motivazione della decisione.
art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Norma che può ostare all'adozione di misure cautelari meno afflittive in presenza di specifiche precedenti condanne (qui richiamata per una precedente condanna per evasione del ricorrente).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia, qui disposti dalla Corte.
Massime di principio
- Le censure che richiedono una rivalutazione degli elementi di fatto (es.: valutazione della partecipazione all'attività di spaccio) sono di regola inammissibili in Cassazione se non sollevano questioni giuridiche autonome.
- L'esenzione per 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 richiede un giudizio complessivo su quantità, mezzi/modalità e continuità/organizzazione: non è sufficiente considerare le singole cessioni isolate.
- La mera presenza dell'imputato nell'abitazione non esclude la partecipazione all'attività di spaccio se emergono altri elementi (es. dichiarazioni di acquirenti, disponibilità di stock, vigilanza sulle cessioni).
- Per contestare la misura cautelare occorre criticare specifici passaggi motivazionali e indicare concrete ragioni per misure alternative; argomentazioni generiche sull'adeguatezza della misura sono scarsamente efficaci.
- Precedenti condanne rilevanti possono rendere meno probabile l'applicazione di misure cautelari meno afflittive, e la Corte terrà conto di tali profili nella valutazione delle esigenze cautelari.
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