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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30283/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La società impugnava in cassazione l'ordinanza della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento. Con il primo motivo deduceva violazione o falsa applicazione dell'art. 5 l.fall., sostenendo che il solo inadempimento verso l'erario per circa euro 63.000 non bastasse a provare lo stato di insolvenza, inteso come impotenza non transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni. Con il secondo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che i giudici di merito avessero trascurato la precedente e più risalente locazione/affitto di azienda con la medesima controparte, poi risolto e sostituito da un nuovo accordo, fatto che a suo dire avrebbe mostrato la concretezza del rapporto economico e l'assenza di insolvenza. La corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché non si confrontava con la ratio della decisione, che aveva valorizzato non solo il debito erariale ma anche l'omesso deposito dei bilanci come indizio di insolvenza; il secondo per difetto di autosufficienza, mancando la riproduzione dei contratti e la specifica indicazione di come tali fatti fossero stati dedotti in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la corte territoriale aveva correttamente desunto lo stato di insolvenza da un insieme di elementi indiziari, costituiti dal persistente inadempimento verso l'erario e dal mancato deposito dei bilanci, omissione considerata fatto esteriore rivelatore della situazione di stasi dell'impresa. Ha inoltre affermato che la censura sul contratto di affitto d'azienda era formulata in modo non autosufficiente e in sostanza mirava a una nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità. Non essendovi difese degli intimati, non è stata liquidata alcuna statuizione sulle spese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 l.fall.

    art. 5, secondo comma, I.fall.

    Lo stato di insolvenza può essere desunto da elementi indiziari oggettivi, quali l'entità e la persistenza dell'inadempimento e altri fatti esteriori sintomatici della incapacit0 dell'impresa di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

  • art. 2435 c.c.

    L'omesso deposito dei bilanci presso il registro delle imprese è valorizzabile come fatto esteriore apprezzabile ai fini della prova indiziaria dello stato di insolvenza.

  • art. 2478-bis c.c.

    art. 2478-19/s, secondo comma

    Il richiamo è utilizzato per affermare l'applicabilità, alle società a responsabilità limitata, dell'obbligo di deposito del bilancio previsto per le società di capitali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza non è necessario un unico indice rivelatore: il giudice può fondarsi su una pluralità di elementi oggettivi e sintomatici, quali il persistente inadempimento verso i creditori e altri fatti esteriori che segnalino la stasi dell'impresa.
  • Il mancato deposito dei bilanci può essere apprezzato come indice sintomatico della situazione di crisi o di insolvenza della società, perché compatibile con un'assenza di effettiva operatività economica e con l'impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata contestazione di uno dei pilastri argomentativi della decisione comporta l'inammissibilità del motivo.
  • La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo deve rispettare il principio di autosufficienza: occorre indicare e riprodurre il fatto storico rilevante e spiegare in quale sede e con quali modalità sia stato dedotto nel giudizio di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
  • È precluso in sede di legittimità richiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o dei fatti di causa, quando la censura si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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