Cassazione Penale, Sentenza n. 38283/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del G.U.P. di Pescara sostenendo la violazione dell'art. 235 cod. pen.: essendo il condannato cittadino straniero e avendo ricevuto una pena detentiva superiore ai due anni, il giudice avrebbe dovuto disporre la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato (una volta espiata la pena), previa valutazione della pericolosità sociale. Il ricorrente lamenta che il G.U.P. non ha effettuato alcun accertamento o motivazione in ordine alla pericolosità sociale e dunque ha omesso di applicare la misura prevista.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'espulsione prevista dall'art. 235 cod. pen. sia una misura di sicurezza personale di natura facoltativa, applicabile solo quando il giudice, con adeguata motivazione, verifica la sussistenza della pericolosità sociale; se il giudice non applica tale misura nella sentenza di condanna, tale omissione si presume implicare una valutazione negativa sulla pericolosità sociale. Pertanto l'assenza di una specifica imposizione dell'espulsione non configura violazione di legge. Si è inoltre osservato che il pubblico ministero in primo grado non aveva neppure richiesto espressamente l'espulsione. Essendo ricorso della parte pubblica, la declaratoria di inammissibilità non ha comportato condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma prevede la possibilità, in caso di condanna alla reclusione superiore a due anni, di disporre l'espulsione dello straniero quale misura di sicurezza personale. La Corte interpreta questa misura come facoltativa: può essere applicata solo dopo che il giudice abbia verificato e motivato la sussistenza della pericolosità sociale; l'omissione di applicarla si considera implicita valutazione negativa della pericolosità.
Richiamata per il regime generale delle misure di sicurezza (facoltatività), la norma viene intesa come base per la discrezionalità del giudice nell'applicare misure di sicurezza personali.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma processuale che consente al pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione per violazione di legge; qui invocata dal Procuratore generale per censurare l'omessa applicazione dell'art. 235 cod. pen.
Massime di principio
- L'espulsione prevista dall'art. 235 cod. pen. non è automatica: la condanna alla reclusione superiore a due anni non impone di per sé l'espulsione, che resta una misura facoltativa subordinata alla valutazione della pericolosità sociale.
- Se il giudice non applica la misura di espulsione nella sentenza di condanna, si ritiene in linea di principio che abbia implicitamente valutato e escluso la pericolosità sociale; non è necessario che il giudice espliciti un'argomentazione negativa ogni volta che omette la misura.
- Per il pubblico ministero che intenda ottenere l'espulsione è prudente formulare espressa richiesta e fornire elementi sulla pericolosità sociale già in primo grado; l'assenza di una richiesta specifica indebolisce il motivo d'impugnazione successivo.
- Un ricorso per cassazione fondato solo sull'omessa applicazione di una misura facoltativa difficilmente avrà successo, salvo prova che il giudice non abbia affatto valutato o abbia applicato erroneamente la norma (ad es. dichiarando espressamente di non aver svolto alcuna valutazione), o salvo violazione del principio di motivazione quando questa sia obbligatoria.
- In contestazioni analoghe, chi intende impugnare per omissione di misura di sicurezza dovrebbe dimostrare l'effettiva carenza motivazionale o l'incoerenza con i fatti accertati, non limitarsi a rilevare l'assenza del provvedimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38223/2025 del 25/11/2025
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38224/2025 del 25/11/2025
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38225/2025 del 25/11/2025
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38226/2025 del 25/11/2025
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38227/2025 del 25/11/2025
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38228/2025 del 25/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →