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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00389/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda della lavoratrice volta a ottenere l’accertamento della irripetibilità di euro 17.868 percepiti a titolo di anticipazione dell’indennità di mobilità per avviare un’attività autonoma. I giudici di merito avevano rigettato la domanda, ritenendo che, ai sensi dell’art. 7, comma 5, L. n. 223/1991 e dell’art. 3, comma 2, d.m. n. 142/1993, l’anticipazione dovesse essere restituita integralmente anche quando, entro 24 mesi dalla corresponsione, il beneficiario si rioccupi alle dipendenze altrui per un periodo temporaneo o breve, e che il termine di 24 mesi decorresse dalla percezione delle somme. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 101 e 111, comma 6, c.p.c., per avere la Corte territoriale applicato una norma riferita al ricollocamento nel lavoro dipendente a un caso diverso in cui attività autonoma e dipendente coesistevano; 2) nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 132 e 156, comma 2, c.p.c., per le stesse ragioni; 3) violazione dell’art. 7, comma 5, L. n. 223/1991, per non avere considerato che la disciplina dell’indennità di disoccupazione prevede la sospensione in caso di lavori precari e non la perdita del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente infondati tutti e tre i motivi di ricorso. Ha condiviso la lettura della Corte d’appello secondo cui l’anticipazione dell’indennità di mobilità è finalizzata a sostenere l’avvio di un’attività autonoma e, proprio per tale ragione, deve essere restituita per intero se, nei ventiquattro mesi successivi alla percezione, il lavoratore si rioccupi alle dipendenze altrui, anche solo temporaneamente. La Corte ha inoltre richiamato un precedente di legittimità conforme. Conseguentemente ha rigettato il ricorso, compensando le spese per la novità della questione e dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 5, L. n. 223/1991

    L’anticipazione dell’indennità di mobilità è funzionale a sostenere l’avvio di un’attività autonoma; se il beneficiario si rioccupa come lavoratore subordinato entro 24 mesi dalla corresponsione, deve restituire integralmente le somme percepite.

  • art. 3, comma 2, d.m. n. 142/1993

    Richiamato in relazione alla disciplina della restituzione dell’anticipazione dell’indennità di mobilità in caso di rioccupazione nel periodo protetto.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente come parametro di violazione processuale, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 111, comma 6, c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente come parametro di legittimità della motivazione, ma la censura è stata respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato insieme all’art. 156, comma 2, c.p.c. per sostenere la nullità della sentenza; la censura è stata rigettata.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per dedurre la nullità processuale, ma non è stata ravvisata alcuna nullità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’anticipazione dell’indennità di mobilità per l’avvio di un’attività autonoma non ha natura di prestazione di puro sostegno al bisogno, ma di contributo finalizzato a finanziare i costi iniziali dell’attività intrapresa.
  • Se il beneficiario dell’anticipazione si rioccupa come lavoratore subordinato entro ventiquattro mesi dalla percezione delle somme, l’importo ricevuto deve essere restituito integralmente, non pro quota in base alla durata della rioccupazione.
  • La coesistenza, nel periodo considerato, di attività autonoma e attività dipendente non esclude l’obbligo restitutorio, quando la finalità della prestazione sia quella di sostenere l’attività autonoma e la rioccupazione subordinata intervenga nel termine previsto dalla legge.
  • La censura di nullità della sentenza non può essere accolta quando la decisione di merito risulti coerente con la ratio della disciplina applicata e con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

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