Cassazione Penale, Sentenza n. 44574/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata al Giarratana per gravi indizi relativi a: promozione di un'associazione per delinquere finalizzata all'acquisizione e vendita illecita di autoveicoli (capo 1) e numerosi reati-fine correlati tra cui truffa aggravata, riciclaggio, ricettazione e falsità di documenti (capi 2, 3, 8, 9, 22, 24, 37, 43, 45). Il ricorrente proponeva quattro motivi rilevando, a seconda dei capi, assenza dei requisiti per l'associazione per delinquere (stabilità del vincolo, indeterminatezza del programma, ripartizione di ruoli), insufficienza o illogicità della motivazione circa i gravi indizi per truffa e riciclaggio (riscontri bancari e dichiarazioni della persona offesa), dubbi sulla validità per l'espatrio dei documenti contestati e la sua presunta mancanza di protagonismo e la sua ignorance circa la provenienza illecita di alcuni veicoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Caltanissetta avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, illustrando la persistenza del vincolo associativo, l'indeterminatezza del programma criminoso e la ripartizione dei ruoli all'interno del sodalizio, nonché la rilevanza di dichiarazioni della persona offesa, documentazione bancaria e riscontri investigativi. I profili di doglianza del ricorrente sono stati considerati, in gran parte, come richieste di riconsiderare valutazioni di merito già compiute dal giudice di merito (inammissibili in Cassazione) o genericità nelle censure. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte richiama i criteri per configurare l'associazione per delinquere: vincolo associativo tendenzialmente stabile, indeterminatezza del programma criminoso e presenza di una struttura organizzativa con ripartizione di ruoli; tali elementi, sulla base degli atti investigativi e delle intercettazioni, sono stati ritenuti sussistenti.
art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi di colpevolezza)
La valutazione della sussistenza dei gravi indizi in sede cautelare è sottratta a pieno riesame in Cassazione; la Corte di legittimità controlla soltanto la presenza, la congruenza e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
art. 274 cod. proc. pen. (esigenze cautelari)
Collegamento tra gravi indizi e esigenze cautelari: il provvedimento restrittivo deve essere sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, come ha valutato il tribunale di merito.
art. 640 cod. pen. (truffa) e suo aggravamento
I capi relativi a truffa aggravata sono stati valutati sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e degli accertamenti bancari ritenuti idonei a costituire indizi gravi.
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La contestazione per riciclaggio è stata fondata su elementi indiziari quali movimentazioni bancarie e la disponibilità e scambio di mezzi provento di reato; tali elementi sono stati ritenuti rilevanti dal giudice di merito.
art. 497-bis cod. pen. (falsificazione/documenti validi per l'espatrio)
La Corte ha ritenuto che la polizia giudiziaria abbia attestato la validità per l'espatrio dei documenti nelle indagini e che tale attestazione sia sufficiente, in sede cautelare, per sostenere la valutazione dei gravi indizi.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per spese e ammende)
Sulla base dell'inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, per profili di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma a titolo di ammenda.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Poiché il provvedimento non comporta rimessione in libertà, è disposta la trasmissione di copia al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali la Cassazione esercita un controllo limitato: verifica la presenza, la congruenza e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito, ma non può rivedere i fatti o riformulare la valutazione della prova.
- Per configurare l'associazione per delinquere devono emergere, anche dagli indizi investigativi, elementi riconducibili a vincolo stabile, indeterminatezza del programma criminoso e una struttura organizzativa con ripartizione di ruoli; dissidi o contrasti interni non escludono automaticamente l'esistenza dell'associazione se l'attività continua.
- Dichiarazioni della persona offesa, riscontri bancari e riscontri documentali, se ritenuti congruenti dal giudice di merito, possono costituire gravi indizi tali da giustificare la misura cautelare; la contestazione della buona fede dell'indagato richiede più che argomentazioni alternative, necessita di dimostrare contraddizioni conclamanti nella motivazione.
- In sede cautelare, le attestazioni tecniche della polizia giudiziaria (es. sulla validità per l'espatrio di documenti) possono essere assunte come elemento idoneo alla motivazione, salvo che emergano evidenti incoerenze o contraddizioni.
- Le doglianze generiche o volte a chiedere una diversa valutazione del merito sono inammissibili in Cassazione quando mirano a rimettere in discussione valutazioni probatorie già compiute dal giudice di merito.
- Per ottenere accoglimento del ricorso contro misure cautelari è necessario dimostrare l'assenza della motivazione o la sua manifesta illogicità; semplici argomentazioni alternative o la reiterazione di circostanze già valutate non sono sufficienti.
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