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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13445/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi fossero meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, con motivazione puntuale, coerente e priva di manifeste incongruenze logiche. Ha inoltre dato atto che l'inammissibilità comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione riproducevano censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, contestando in sostanza: la valutazione della condotta ritenuta minacciosa e idonea a integrare il reato contestato; la configurabilità del reato di cui all'art. 336 c.p.; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente e giuridicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Il contenuto minaccioso della condotta è stato valorizzato ai fini della ritenuta configurabilità del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (o a un corpo politico, amministrativo o giudiziario) contestato nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze previste dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure di merito già esaminate e disattese con motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del contenuto probatorio o della ricostruzione dei fatti quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione immune da manifeste incongruenze.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia reso una valutazione adeguatamente motivata e coerente con le emergenze processuali.
  • Per la configurabilità del reato di cui all'art. 336 c.p. rileva, nel caso concreto, il contenuto minaccioso del contegno attribuito all'imputato, ove valorizzato dai giudici di merito con motivazione congrua.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

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