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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11963/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossore)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale tre cartelle di pagamento, sostenendo di esserne venuto a conoscenza solo al momento in cui aveva richiesto ed ottenuto gli estratti di ruolo e contestando l'omessa notifica degli atti presupposti. La C.T.P. aveva accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica. L'ente della riscossione aveva proposto appello davanti alla C.T.R. Lombardia avvalendosi di un avvocato del libero foro. La C.T.R. aveva tuttavia dichiarato l'appello inammissibile per difetto di ius postulandi e di valida procura, ritenendo che la difesa a mezzo libero foro fosse non consentita in mancanza di apposita delibera e di corretta investitura. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e dell'art. 182 c.p.c., sostenendo che la difesa tramite avvocato del libero foro era legittima, che la procura era ritualmente depositata e che, comunque, il giudice d'appello avrebbe dovuto disporre la sanatoria dell'eventuale vizio. Inoltre ha contestato la statuizione sulla mancanza di procura, ritenuta dalla Cassazione comunque non decisiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel contenzioso tributario, la disciplina convenzionale consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione e, fuori da tali ipotesi, di difendersi con avvocati del libero foro senza necessità di apposita delibera o di ulteriori formalità, salvo i casi in cui la convenzione riservi la difesa all'Avvocatura. La Corte ha inoltre rilevato che la procura risultava agli atti del giudizio d'appello e che, in ogni caso, il ricorso era specifico sul punto. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di violazione di norme processuali dedotto con il ricorso.

  • artt. 11 e 12 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati per censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello e per sostenere la legittimità della difesa nel processo tributario.

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016

    Richiamato a fondamento della legittimazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a stare in giudizio con difensore del libero foro nei casi consentiti.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che l'eventuale difetto di procura o di rappresentanza doveva essere sanato dal giudice.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    Indicato come ipotesi di conflitto rilevante ai fini dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per escludere un difetto di specificità del ricorso, poiché i requisiti di contenuto-forma sono strumentali alla funzione del ricorso stesso.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario la legittimazione dell'ente della riscossione a difendersi tramite avvocato del libero foro va verificata alla luce della convenzione con l'Avvocatura dello Stato: se la convenzione non riserva la difesa all'Avvocatura per quello specifico giudizio, non sono richieste ulteriori delibere o formalità abilitanti.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di ius postulandi non può fondarsi su un'interpretazione eccessivamente rigorosa della disciplina della rappresentanza, quando dagli atti risulti la valida investitura del difensore.
  • Il ricorso per cassazione è specifico e autosufficiente quando contesta l'inesistenza della procura allegando che la stessa è stata ritualmente depositata, senza necessità di ulteriori trascrizioni del suo contenuto se il contenuto non è controverso ma solo la sua esistenza.
  • I requisiti di forma del ricorso per cassazione hanno funzione strumentale: il loro apprezzamento deve essere orientato all'effettività del controllo di legittimità e non a formalismi privi di utilità concreta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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