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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26765/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la copertura di un fabbricato condominiale. Un lodo arbitrale aveva condannato l'ex liquidatore della società appaltatrice al risarcimento del danno, ritenendo che avesse omesso di inserire il credito del condominio nel bilancio di liquidazione, mentre aveva respinto la domanda verso l'altro socio non liquidatore. La Corte d'appello di Roma, accogliendo l'impugnazione del lodo proposta dal soccombente, ha ritenuto tempestivamente sollevata la contestazione dei poteri degli arbitri e ha dichiarato la nullità del lodo limitatamente alla condanna dell'ex liquidatore, affermando che la clausola compromissoria, riferita alle controversie nascenti dal contratto di appalto, non si estendeva alla responsabilità extracontrattuale del liquidatore, estranea all'oggetto della convenzione arbitrale. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 817 e 829, commi 1 e 2, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibile l'impugnazione nonostante l'eccezione di difetto di potestas iudicandi arbitrale non fosse stata ritualmente e specificamente sollevata nella prima difesa; 2) violazione dell'art. 2495 c.c., per avere distinto la successione nei soci da quella del liquidatore; 3) vizi motivazionali sulla ritenuta insussistenza del fenomeno successorio in capo al liquidatore; 4) violazione dell'art. 808-quater c.p.c. e vizi motivazionali sull'interpretazione della clausola arbitrale, che sarebbe stata sufficientemente ampia da ricomprendere anche il liquidatore; 5) vizi motivazionali sul mancato rilievo del ruolo concreto del liquidatore nell'esecuzione dei lavori e nella gestione della vicenda debitoria. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: dalla comparsa in sede arbitrale non emergeva una specifica e inequivoca eccezione di inefficacia della clausola compromissoria rispetto alla posizione del liquidatore; trattandosi di eccezione in senso stretto, essa doveva essere proposta puntualmente nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, altrimenti restava preclusa l'impugnazione del lodo per tale motivo. I restanti motivi sono stati assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza d'appello e deciso nel merito dichiarando inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale. Le spese sono state compensate integralmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite. La ratio è che l'eccezione relativa all'incompetenza/potestas iudicandi degli arbitri per asserita estraneità della responsabilità del liquidatore alla clausola compromissoria costituisce eccezione in senso stretto e doveva essere formulata in modo puntuale e inequivoco nella prima difesa utile; in mancanza, il motivo di impugnazione del lodo è precluso.

Norme richiamate

  • art. 817 c.p.c.

    La mancata eccezione nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri della incompetenza per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato preclude l'impugnazione del lodo per tale motivo, salvo la controversia non arbitrabile.

  • art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità del lodo per avere gli arbitri pronunciato oltre i limiti della convenzione di arbitrato è deducibile solo nei limiti consentiti dalla disciplina delle eccezioni e delle preclusioni processuali applicabili nel caso concreto.

  • art. 829, comma 2, c.p.c.

    La violazione di regole del procedimento arbitrale non può essere fatta valere in impugnazione se non sia stata eccepita nella prima istanza o difesa successiva.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato per il tema della successione dei soci nei rapporti della società cancellata, distinto dalla posizione del liquidatore; la questione resta però assorbita.

  • art. 808-quater c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione della clausola compromissoria, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 669-bis c.p.c.

    Richiamato come riferimento alla consulenza tecnica preventiva da cui era stato quantificato il credito poi azionato.

  • art. 2489 c.c.

    Richiamato con riferimento ai doveri del liquidatore e alla condanna pronunciata nel lodo, ma la questione non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione.

  • artt. 806 ss. c.c.

    Citati nella clausola compromissoria riportata in sentenza come richiamo all'arbitrato; la Corte ne valorizza l'ampiezza per escludere che la contestazione generica fosse sufficiente a negare la devoluzione della lite agli arbitri.

Massime di principio

  • L'eccezione di incompetenza degli arbitri per inesistenza, invalidità o inefficacia della clausola compromissoria è eccezione in senso stretto e deve essere sollevata nella prima difesa utile dopo l'accettazione degli arbitri, in modo specifico e inequivoco.
  • Una contestazione generica o ambigua della potestas iudicandi arbitrale non è sufficiente a preservare il motivo di impugnazione del lodo davanti al giudice statale.
  • Quando l'eccezione processuale è preclusa per mancata tempestiva deduzione, la relativa censura in sede di impugnazione del lodo è inammissibile.
  • Se il primo motivo di ricorso definisce integralmente la questione decisiva, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • In sede di legittimità, se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito dichiarando inammissibile l'impugnazione originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoAppaltoAmministratori
RamiProcesso civileContrattiResponsabilità civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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