Ordinanza n. 79/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - della seduta del Consiglio comunale di Gioia Tauro del 30/12/2025, limitatamente alla approvazione delle delibere n. 48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58; - della Delibera n. 48 avente ad oggetto la surroga del Consigliere Comunale Antonella Pellegrino con il Consigliere Comunale Vincenzo Filippone pubblicata in data 22/01/2026; - della Delibera n. 49 avente ad oggetto ratifica variazione al bilancio di previsione 2025 2027 disposta con deliberazione G.M. 229 dell’11/11/2025 pubblicata in data 22/01/2026; - della Delibera n. 50 avente ad oggetto ratifica variazione al bilancio di previsione 2025 2027 disposta con deliberazione G.M. 265 del 27/11/2025 pubblicata in data 22/01/2026; - della Delibera n. 51 avente ad oggetto approvazione addizionale aliquota IRPEF 2026 pubblicata in data 22/01/2026; - della Delibera n. 52 avente ad oggetto IMU 2026: approvazione/conferma aliquote e detrazioni pubblicata - Delibera n. 53 avente ad oggetto approvazione documento unico di programmazione triennio 2026-2028 pubblicata in data 22/01/2026; - della Delibera n. 54 avente ad oggetto approvazione bilancio di previsione 2026-2028 con allegata proposta di deliberazione del consiglio comunale pubblicata in data 22/01/2026; - della Delibera n. 55 avente ad oggetto designazione componente commissione consiliare pubblicata in data 23/01/2026; - della Delibera n. 56 avente ad oggetto protocollo d’intesa con l’associazione “I segni del tempo” pubblicata in data 23/01/2026; - della Delibera n. 57 avente ad oggetto approvazione nuovo regolamento del corpo di polizia locale pubblicata in data 23/01/2026; - della Delibera n. 58 avente ad oggetto razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Gioia Tauro pubblicata in data 23/01/2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, inclusi: il verbale della seduta consiliare del 30/12/2025, per le parti di interesse relative alle delibere impugnate; gli atti interni di convocazione e gestione della seduta in modalità mista/telematica; gli atti di esecuzione delle delibere impugnate ed in particolare gli atti di esecuzione del bilancio di previsione approvato con la deliberazione n. 54/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere del Consiglio comunale di Gioia Tauro adottate nella seduta del 30 dicembre 2025, comprese la surroga di un consigliere, variazioni di bilancio, determinazioni tributarie, DUP, bilancio di previsione 2026-2028 e ulteriori atti consiliari
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sei consiglieri comunali hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la seduta del Consiglio comunale del 30 dicembre 2025 limitatamente all’approvazione delle deliberazioni nn. 48-58, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Le deliberazioni erano state adottate in assenza dei ricorrenti, che avevano previamente abbandonato l’aula consiliare. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso, ma evidenzia come questione preliminare l’interesse dei consiglieri comunali a contestare la legittimità delle delibere impugnate, questione ritenuta meritevole di approfondimento incompatibile con la fase cautelare.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il Collegio ha ritenuto non definibile nella fase cautelare, per la necessità di un approfondimento incompatibile con tale sede, la preliminare questione relativa all’interesse dei consiglieri comunali a impugnare le deliberazioni. Quanto al periculum in mora, ha considerato che tra gli atti impugnati vi è il bilancio di previsione 2026-2028, atto fondamentale per la programmazione economico-finanziaria dell’ente, sulla base del quale vengono assunti impegni di spesa, stipulati contratti, banditi appalti e approvati programmi di opere pubbliche e fabbisogno del personale. La sua sospensione avrebbe prodotto conseguenze immediatamente paralizzanti per la vita del Comune, anche in relazione alle possibili conseguenze sul procedimento di scioglimento del Consiglio comunale. Analoghi gravi pregiudizi sarebbero derivati dalla sospensione delle ulteriori deliberazioni impugnate, incidendo sulla complessiva gestione economico-finanziaria dell’ente. Nel bilanciamento degli interessi, il TAR ha quindi ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla continuità della vita dell’amministrazione comunale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di 800 euro di spese della fase cautelare, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è dipeso dalla non definibilità in sede cautelare della questione sull’interesse a ricorrere e, soprattutto, dalla prevalenza dell’interesse pubblico nel bilanciamento cautelare.
artt. 141 e ss. d.lgs. n. 267/2000
Il Collegio ha richiamato le possibili conseguenze della sospensione del bilancio in termini di attivazione del procedimento di scioglimento del Consiglio comunale.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la legittimazione o l’interesse dei consiglieri comunali a impugnare deliberazioni dell’organo consiliare richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può non definire tale questione nella fase cautelare e decidere la domanda sulla base del bilanciamento degli interessi.
- La sospensione cautelare di una deliberazione comunale di approvazione del bilancio di previsione deve essere valutata considerando che il bilancio costituisce il principale atto di programmazione economico-finanziaria dell’ente e fonda l’assunzione di impegni di spesa, la stipulazione di contratti, l’indizione di appalti e la programmazione delle opere pubbliche e del fabbisogno del personale.
- Quando la sospensione degli atti impugnati rischia di paralizzare immediatamente la gestione economico-finanziaria e la continuità istituzionale dell’ente locale, l’interesse pubblico alla continuità della vita amministrativa può prevalere sugli interessi dedotti dai ricorrenti, conducendo al rigetto della domanda cautelare.
- Il periculum in mora deve essere valutato anche in relazione agli effetti sistemici e istituzionali della sospensione richiesta, comprese le possibili ricadute sul funzionamento dell’ente e sull’eventuale attivazione di procedimenti previsti dal testo unico degli enti locali.
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