Cassazione Penale, Ordinanza n. 00749/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, con pena di un anno di reclusione. Con un unico motivo ha sostanzialmente chiesto una diversa lettura degli elementi di prova, sostenendo la plausibilità della tesi difensiva secondo cui non avrebbe udito il suono del campanello anche a causa di uno stato di sonnolenza. La Corte di cassazione ha rilevato che tali deduzioni erano già state esaminate dai giudici di merito e che il ricorrente stava in realtà sollecitando una rivalutazione del merito, preclusa nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una richiesta di alternativa valutazione del fatto e delle prove, già vagliate nei precedenti gradi di giudizio, e ha reputato la motivazione della sentenza impugnata congrua, логica e aderente alle risultanze processuali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata nei gradi di merito; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, ma ne presuppone l'applicazione al caso concreto.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste di vizio motivazionale o di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già scrutinati dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza è insindacabile in cassazione quando risulta congrua, logicamente coerente e aderente alle risultanze processuali.
- La deduzione di una diversa plausibilità della versione difensiva non consente di superare il limite del giudizio di legittimità, se il tema è stato già esaminato in fatto nei precedenti gradi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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