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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04082/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno impugnato davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza/sentenza con cui la Corte d'appello di Torino, su appello del Procuratore generale, aveva riformato la decisione di primo grado che aveva escluso la punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e li aveva invece condannati per il reato di falso ideologico e materiale commesso in concorso e con pluralità di azioni. In concreto, la decisione di merito riguardava condotte collegate alla circolazione di persone senza effettiva verifica della negatività al virus, con richiamo a corrispondenza via messaggi tra una delle imputate e un medico compiacente. I ricorsi deducevano: per un imputato, violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta insussistenza della particolare tenuità del fatto; per un'altra imputata, vizio di motivazione sulla responsabilità penale per insufficienza di prove e, in subordine, violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; per il terzo imputato, violazione di legge sull'asserita inammissibilità dell'appello del Procuratore generale e, anche qui, violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. La difesa di uno dei ricorrenti ha anche contestato la tempestività/ammissibilità di una memoria, ma la Corte l'ha esclusa per tardività ai sensi dell'art. 611, comma 1, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero, in larga parte, mere reiterazioni di censure già proposte in appello e non specifiche, dunque inammissibili, e comunque manifestamente infondati. In particolare, ha affermato che la Corte d'appello aveva motivato in modo completo e immune da vizi logici sia sulla responsabilità degli imputati sia sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, effettuando una valutazione complessiva della condotta, delle modalità esecutive, del grado di colpevolezza e dell'entità del pericolo, anche alla luce del contesto pandemico. Quanto alla doglianza sull'ammissibilità dell'appello del Procuratore generale, la Corte ha osservato che la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., resa in abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero. Conseguentemente, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    È il parametro richiamato per la valutazione della tenuità del fatto, in relazione alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.

  • art. 606 c.p.p.

    Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotti meri tentativi di rivalutazione del fatto o censure non specifiche che si limitano a riprodurre doglianze già respinte in appello.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    La memoria depositata oltre il termine è stata esclusa dalla valutazione.

  • art. 593-bis, comma 2, c.p.p.

    Il limite all'appello della parte pubblica è finalizzato a evitare la confluenza di più impugnazioni; nel caso concreto la questione è stata superata perché il pubblico ministero presso il Tribunale non aveva proposto appello.

  • art. 443, comma 1, c.p.p.

    La sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., resa in abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero.

  • art. 443, comma 3, c.p.p.

    I limiti all'appello del pubblico ministero non si applicano, secondo la Corte, alla sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. resa all'esito di giudizio abbreviato.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato.

  • art. 117 c.p.

    Richiamato nel capo d'imputazione per il concorso nel reato proprio o nel reato commesso da soggetto qualificato.

  • art. 479 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata nel capo d'imputazione, relativa al falso ideologico in atto pubblico.

  • art. 476, commi 1 e 2, c.p.

    Norma incriminatrice richiamata nel capo d'imputazione, relativa al falso materiale in atto pubblico.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato per il vincolo della continuazione tra le condotte contestate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi di appello già disattesi, se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È inammissibile la doglianza che richieda alla Corte di cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio, poiché la rilettura del fatto è riservata al giudice di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. impone una valutazione complessiva e concreta di condotta, colpevolezza e offesa, non potendo essere negata o concessa con formule astratte.
  • La motivazione che dia conto in modo logicamente coerente delle ragioni per cui il fatto non è tenue è insindacabile in cassazione se non presenta fratture logiche o violazioni di legge.
  • Una sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., anche se emessa in abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero.
  • Nel valutare l'appellabilità della decisione da parte del pubblico ministero, il dato decisivo è la natura sostanziale del provvedimento e la disciplina delle impugnazioni della parte pubblica, non la sola qualificazione formale della causa di non punibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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