Cassazione Penale, Sentenza n. 3525/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'omessa statuizione, nella sentenza del Tribunale di Cremona che aveva definito il procedimento per guida in stato d'ebbrezza (art. 186 cod. strada, commi 2 lett. c) e 2‑bis, fatto in Trigolo il 19/05/2016), della sanzione amministrativa accessoria della confisca del motociclo di proprietà dell'imputato (Aprilia Scarabeo, targhe indicate nel dispositivo). Il Procuratore Generale chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza e l'applicazione della confisca, deducendo che la previsione normativa imponeva la sanzione accessoria indipendentemente dalla sopravvenuta prescrizione del reato quando l'impugnazione riguarda solo l'omessa statuizione delle sanzioni accessorie.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla mancata applicazione della confisca del mezzo. Ha disposto la confisca del motociclo (Aprilia Scarabeo, targa indicata nel P.Q.M.) ai sensi dell'art. 620, lett. I), c.p.p., affermando che la prescrizione sopravvenuta non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie quando l'impugnazione riguarda esclusivamente l'omessa statuizione di tali sanzioni e la responsabilità penale è ormai passata in giudicato.
Norme richiamate
comma 2, lett. c) e comma 2‑bis
La norma prevede, tra le sanzioni amministrative accessorie, la confisca del veicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato d'ebbrezza; tale sanzione è obbligatoria quando ricorrono i presupposti indicati.
Consente alla Corte d'appello, in sede di annullamento limitato, di adottare direttamente la statuizione omessa (qui la confisca) senza rinvio.
Giurisprudenza
Sez. 4, n. 41415 del 24/09/2013, Rv. 256416 - 01
Principio secondo cui, nei casi in cui l'impugnazione concerne esclusivamente l'omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie e la responsabilità penale è passata in giudicato, la prescrizione intervenuta nel frattempo non impedisce l'applicazione delle suddette sanzioni.
Massime di principio
- Se una sentenza penale omette di disporre sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, il Procuratore (o altra parte legittimata) può impugnare per ottenere l'annullamento limitato e la statuizione della sanzione.
- La prescrizione sopravvenuta del reato non esclude automaticamente l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie quando l'impugnazione riguarda esclusivamente l'omessa statuizione e la responsabilità penale è ormai diventata definitiva sul punto sostanziale.
- La Corte d'appello può disporre direttamente la confisca o altra sanzione accessoria ai sensi dell'art. 620 c.p.p. se annulla la sentenza limitatamente all'omessa statuizione, evitando il rinvio al giudice di primo grado.
- È importante acquisire prova della titolarità del bene (es. verbale di contestazione, libretto di circolazione) perché la confisca è riferita al veicolo di proprietà dell'imputato.
- In situazioni analoghe la difesa può comunque valutare rimedi: contestare i presupposti di applicabilità della confisca, far emergere diritti di terzi o proporre misure alternative quando ammesse dalla normativa.
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