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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36854/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’assise d’appello di Bari, con sentenza del 20 marzo 2019 irrevocabile dal 20 novembre 2020, alla pena di quattro anni di reclusione per estorsione aggravata, commessa in concorso con un coimputato ai danni di una persona offesa a Falconara Marittima e Ancona il 3 luglio 2008. La condanna aveva attribuito al ricorrente una partecipazione consapevole, benché gregaria, alla condotta estorsiva. Il coimputato aveva reso dichiarazioni spontanee, sostenendo di essersi recato sul posto per consegnare stupefacenti e che il ricorrente lo aveva accompagnato per ragioni lavorative, ignaro delle sue intenzioni. La richiesta di revisione invocava tali dichiarazioni e una nuova lettura del compendio probatorio, in particolare della testimonianza della fidanzata della persona offesa, allo scopo di dimostrare l’assenza dell’elemento psicologico del concorso. La Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile la richiesta. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 630 e 634 c.p.p., omessa pronuncia sulla testimonianza e motivazione apparente o illogica sulle dichiarazioni del coimputato. Con il secondo ha lamentato che non fosse stata valutata la richiesta di revisione nella parte concernente la testimonianza, la cui credibilità era stata ritenuta parziale nella sentenza di condanna. Con il terzo ha censurato come tautologica la conclusione secondo cui le dichiarazioni del coimputato non erano prove nuove perché già vagliate nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi aspecifici perché non si confrontavano adeguatamente con la motivazione dell’ordinanza e comunque estranei ai presupposti della revisione. Le dichiarazioni spontanee del coimputato erano state dettagliatamente valutate nella sentenza definitiva; anche la testimonianza e i tabulati telefonici erano stati analiticamente esaminati. La revisione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione di prove già considerate dal giudice della condanna. La Corte ha inoltre richiamato la precedente decisione di legittimità, che aveva ritenuto effettiva e non manifestamente illogica né contraddittoria la motivazione sulla partecipazione consapevole del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che per «prove nuove», rilevanti a norma dell’art. 630, lett. c) cod. proc. pen., ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di revisione, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario.

    Sono prove nuove, ai fini della revisione, anche prove già acquisite nel processo di condanna ma non valutate neppure implicitamente; non lo sono quelle già considerate e dettagliatamente valutate dal giudice.

  • art. 634 c.p.p.

    La Corte di appello di Lecce nel provvedimento impugnato ha, dunque, fatto buon governo della disciplina che regola il procedimento di revisione, dichiarando l’inammissibilità dell’istanza.

    La richiesta di revisione può essere dichiarata inammissibile quando le prove indicate non sono nuove secondo i criteri dell’art. 630 c.p.p., perché già esaminate nella sentenza definitiva.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 629, comma 2, c.p.

    Questa sentenza ha condannato l’istante alla pena di quattro anni di reclusione perché riconosciuto responsabile, in concorso con Michele Costantino, del reato di estorsione ai danni di Vito Bavaro, aggravato ai sensi dell’art. 629, secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo comma n. 1, cod. pen., e commesso a Falconara Marittima e Ancona il 3 luglio 2008.

    La norma è richiamata per identificare il titolo di condanna, ossia l’estorsione aggravata; la decisione in esame non sviluppa un’autonoma interpretazione della fattispecie.

  • art. 628, comma 3, n. 1, c.p.

    Questa sentenza ha condannato l’istante alla pena di quattro anni di reclusione perché riconosciuto responsabile, in concorso con Michele Costantino, del reato di estorsione ai danni di Vito Bavaro, aggravato ai sensi dell’art. 629, secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo comma n. 1, cod. pen., e commesso a Falconara Marittima e Ancona il 3 luglio 2008.

    La disposizione è indicata quale aggravante applicata alla condanna per estorsione; la sentenza qui esaminata non ne elabora ulteriormente i presupposti.

  • art. 630, lett. c), c.p.p.

    Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che per «prove nuove», rilevanti a norma dell’art. 630, lett. c) cod. proc. pen., ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di revisione, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario.

    La revisione è ammissibile per prove sopravvenute o successivamente scoperte, per prove non acquisite nel precedente giudizio e per quelle acquisite ma non valutate neppure implicitamente, salvo che siano state dichiarate inammissibili o superflue; non può invece fondarsi su prove già puntualmente esaminate.

Massime di principio

  • Ai fini della revisione, sono «prove nuove» anche le prove già acquisite nel giudizio concluso con condanna, purché non siano state valutate neppure implicitamente; non rientrano invece in tale nozione le prove già considerate e dettagliatamente valutate nella sentenza definitiva.
  • La revisione non costituisce un rimedio per ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice della condanna, anche quando la difesa le rilegga insieme ad altri elementi allo scopo di prospettare una diversa ricostruzione del fatto o l’assenza dell’elemento soggettivo.
  • I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili per aspecificità quando non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e, in ogni caso, non possono superare i limiti legali del procedimento di revisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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