Cassazione Penale, Ordinanza n. 05602/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, perché formulati contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta al di fuori dei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. e alla dosimetria della pena. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto contro una sentenza di patteggiamento e che i motivi dedotti non rientravano tra quelli ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso solo per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; motivi diversi sono inammissibili
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla dosimetria della pena, ma la doglianza non è deducibile nei limiti del ricorso contro patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Le censure relative alla valutazione discrezionale del giudice nella determinazione della pena, anche se formulate come violazione di legge o vizio di motivazione, non sono deducibili nel ricorso contro il patteggiamento se non integrano illegalità della pena o delle altre ipotesi tipizzate.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto fuori dai limiti oggettivi stabiliti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
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