Cassazione Civile, Ordinanza n. 14469/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore di servizi)
La controversia
Nel 2024 il ricorrente aveva adito il Tribunale con un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., lamentando che la società resistente, con cui dal 2022 intratteneva un rapporto di abbonamento per servizi multimediali a pagamento relativi alla visione di eventi sportivi, avesse: sospeso ingiustificatamente la fruizione del servizio; preteso il pagamento del canone con modalità non consentite o non pattuite; violato doveri informativi verso il consumatore; richiesto pagamenti a fronte di prestazioni non eseguite; aumentato unilateralmente il canone senza preavviso e senza consenso. Chiedeva, in sostanza, il ripristino della modalità di visione, l'ordine di pagamento con bollettino postale per l'importo di euro 30,99, il divieto di sospensione del servizio senza preavviso di almeno 10 giorni e la ripetizione delle somme non dovute. La società si costituiva negando ogni inadempimento e deducendo la morosità del ricorrente. Il Tribunale rigettava il ricorso cautelare e lo condannava ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c. Il ricorrente proponeva poi un atto formalmente qualificato come regolamento facoltativo di competenza per impugnare sia l'ordinanza cautelare, sia il decreto di fissazione dell'udienza con esclusione dell'inaudita altera parte, sia il precetto intimatogli per il recupero delle spese e della condanna ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il rilievo che il mezzo di impugnazione era stato proposto avverso un provvedimento cautelare, e quindi contro un atto privo dei caratteri di decisorietà e definitività richiesti per l'accesso al giudizio di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio per cui, in materia cautelare, il regolamento di competenza è inammissibile, anche quando nel giudizio di reclamo vi sia una duplice declinatoria di competenza, perché i provvedimenti declinatori assunti in sede cautelare non hanno natura di sentenza, restano provvisori e riproponibili, e comunque non consentono una decisione dotata di definitività. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa della resistente; è stato invece dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
norma utilizzata come base del ricorso cautelare d'urgenza promosso in primo grado
art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
richiamato per la condanna del ricorrente alle spese aggravate disposta dal Tribunale
richiamato nel principio giurisprudenziale riportato, con riferimento al regolamento di competenza e alla necessità di una decisione definitiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è inammissibile se proposto avverso un provvedimento cautelare, poiché tale provvedimento non ha natura decisoria e definitiva.
- In sede cautelare i provvedimenti sulla competenza hanno carattere provvisorio e riproponibile e non possono essere trattati come sentenze idonee a fondare il regolamento di competenza.
- L'eventuale decisione resa nel procedimento di regolamento non sarebbe comunque definitiva se inserita in un contesto cautelare, con conseguente inidoneità del mezzo di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non si difende, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove previsto dalla legge.
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