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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46611/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., per inosservanza e erronea applicazione degli artt. 178, 179 e 181 c.p.p.: si lamenta la mancata notificazione al difensore nominato (avv. Stefano Sassano) del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, nonostante la nomina fosse stata inviata a mezzo PEC; la ricorrente chiede la dichiarazione di nullità dell'ordinanza del 09/07/2024 e il rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha accertato che il decreto di fissazione dell'udienza del 05/02/2024 era stato regolarmente notificato al difensore previamente nominato (avv. D'Incecco) e all'interessata; la successiva nomina del nuovo difensore (avv. Sassano, 26/04/2024) non imponeva all'autorità giudiziaria l'obbligo di ripetere la notificazione già perfezionata. La Corte ha inoltre osservato che le istanze del nuovo difensore erano state depositate nello stesso fascicolo e che il differimento dell'udienza non richiedeva una nuova comunicazione alle parti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47ter ord. pen.

    Norma invocata come titolo per l'ammissione alla detenzione domiciliare; la Corte non ha messo in discussione l'applicazione di tale disposizione rispetto alla concessione della misura alternativa.

  • art. 606 lett. c) c.p.p.

    Norma citata come ratione decidendi del motivo di cassazione utilizzato dalla ricorrente (vizio di diritto per inosservanza di norme processuali). La Corte ha valutato il motivo e lo ha ritenuto infondato.

  • artt. 178, 179, 181 c.p.p.

    Norme relative agli adempimenti di notificazione e comunicazione degli atti processuali: la Corte ha ritenuto che la notificazione del decreto al difensore anteriormente nominato avesse esaurito gli obblighi dell'autorità giudiziaria e che la successiva sostituzione del difensore non imponesse la ripetizione della notificazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001

    Richiamata dalla Corte per precisare che, in materia processuale, la Cassazione può esaminare gli atti (verifica ex actis) quando sono denunciati specifici errores in procedendo.

  • Sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020

    Precedente giurisprudenziale richiamato che afferma l'onere della parte che nomina un nuovo difensore di informarlo sullo stato del processo; l'assenza del nuovo difensore quando il decreto era stato notificato al difensore revocato non determina nullità se dovuta a negligenza della parte.

Massime di principio

  • La notificazione del decreto di fissazione dell'udienza eseguita al difensore precedentemente nominato esaurisce l'obbligo dell'autorità giudiziaria: la successiva sostituzione del difensore non impone automaticamente una nuova notificazione.
  • Il nuovo difensore ha l'onere di informarsi sullo stato del procedimento: la mancata partecipazione del nuovo difensore, quando la notifica era stata regolarmente eseguita al difensore revocato, non determina automaticamente la nullità degli atti.
  • Per ottenere l'annullamento di provvedimenti per vizi di notificazione occorre dimostrare che la notificazione, all'epoca rilevante, non era stata eseguita nei confronti delle parti o dei difensori esistenti; la mera presentazione successiva della nomina non è sufficiente.
  • Quando più istanze sullo stesso fascicolo sono riunite e contro lo stesso provvedimento, il giudice può trattare e decidere congiuntamente senza dover ripetere formalità già eseguite, salvo che non sia dimostrata una specifica lesione del diritto di difesa.
  • Le impugnazioni in Cassazione per violazione di norme processuali richiedono una puntuale dimostrazione del concreto vizio procedurale; principi di economia processuale e di responsabilità della parte (nell'informare il nuovo difensore) sono rilevanti nel bilanciamento.

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