Cassazione Penale, Sentenza n. 46611/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., per inosservanza e erronea applicazione degli artt. 178, 179 e 181 c.p.p.: si lamenta la mancata notificazione al difensore nominato (avv. Stefano Sassano) del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, nonostante la nomina fosse stata inviata a mezzo PEC; la ricorrente chiede la dichiarazione di nullità dell'ordinanza del 09/07/2024 e il rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha accertato che il decreto di fissazione dell'udienza del 05/02/2024 era stato regolarmente notificato al difensore previamente nominato (avv. D'Incecco) e all'interessata; la successiva nomina del nuovo difensore (avv. Sassano, 26/04/2024) non imponeva all'autorità giudiziaria l'obbligo di ripetere la notificazione già perfezionata. La Corte ha inoltre osservato che le istanze del nuovo difensore erano state depositate nello stesso fascicolo e che il differimento dell'udienza non richiedeva una nuova comunicazione alle parti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma invocata come titolo per l'ammissione alla detenzione domiciliare; la Corte non ha messo in discussione l'applicazione di tale disposizione rispetto alla concessione della misura alternativa.
Norma citata come ratione decidendi del motivo di cassazione utilizzato dalla ricorrente (vizio di diritto per inosservanza di norme processuali). La Corte ha valutato il motivo e lo ha ritenuto infondato.
Norme relative agli adempimenti di notificazione e comunicazione degli atti processuali: la Corte ha ritenuto che la notificazione del decreto al difensore anteriormente nominato avesse esaurito gli obblighi dell'autorità giudiziaria e che la successiva sostituzione del difensore non imponesse la ripetizione della notificazione.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001
Richiamata dalla Corte per precisare che, in materia processuale, la Cassazione può esaminare gli atti (verifica ex actis) quando sono denunciati specifici errores in procedendo.
Sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020
Precedente giurisprudenziale richiamato che afferma l'onere della parte che nomina un nuovo difensore di informarlo sullo stato del processo; l'assenza del nuovo difensore quando il decreto era stato notificato al difensore revocato non determina nullità se dovuta a negligenza della parte.
Massime di principio
- La notificazione del decreto di fissazione dell'udienza eseguita al difensore precedentemente nominato esaurisce l'obbligo dell'autorità giudiziaria: la successiva sostituzione del difensore non impone automaticamente una nuova notificazione.
- Il nuovo difensore ha l'onere di informarsi sullo stato del procedimento: la mancata partecipazione del nuovo difensore, quando la notifica era stata regolarmente eseguita al difensore revocato, non determina automaticamente la nullità degli atti.
- Per ottenere l'annullamento di provvedimenti per vizi di notificazione occorre dimostrare che la notificazione, all'epoca rilevante, non era stata eseguita nei confronti delle parti o dei difensori esistenti; la mera presentazione successiva della nomina non è sufficiente.
- Quando più istanze sullo stesso fascicolo sono riunite e contro lo stesso provvedimento, il giudice può trattare e decidere congiuntamente senza dover ripetere formalità già eseguite, salvo che non sia dimostrata una specifica lesione del diritto di difesa.
- Le impugnazioni in Cassazione per violazione di norme processuali richiedono una puntuale dimostrazione del concreto vizio procedurale; principi di economia processuale e di responsabilità della parte (nell'informare il nuovo difensore) sono rilevanti nel bilanciamento.
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