Cassazione Penale, Sentenza n. 22089/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Polidoro impugna la conferma, in appello, della sentenza di condanna per cinque delitti di falso ideologico in atto pubblico, lamentando: (1) illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p., sostenendo che la responsabilità gli sia stata attribuita in via presuntiva con riferimento alla prassi consolidata nella struttura; (2) violazione degli artt. 476 e 479 c.p. e carenza probatoria sull'elemento materiale e soggettivo, poiché i certificati sarebbero stati redatti sulla base di altre certificazioni fornite da terzi e la visita può essere stata effettuata anche senza dettagli formali; (3) vizio nella valutazione delle circostanze e nella quantificazione della pena, chiedendo la prevalenza delle attenuanti generiche e l'applicazione del minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto: (i) inammissibile la doglianza concernente la valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; (ii) infondato il motivo sulla qualificazione e sulla sussistenza dell'elemento materiale e soggettivo: il medico necroscopo deve eseguire una visita idonea ad escludere cause violente o reato e la mera visuale superficiale o la disponibilità di certificati altrui non sostituisce detta visita; (iii) infondato il motivo sulle circostanze: il bilanciamento aggravanti/attenuanti è rimesso al giudice di merito quando sia congruamente motivato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Limiti all'ammissibilità del motivo di ricorso in Cassazione: non è consentito dedurre in cassazione vizi relativi alla valutazione della prova evadendo i limiti dell'art. 606 (doglianze sulla motivazione) e le doglianze che attengono alla valutazione degli elementi probatori sono inammissibili ove sottraggano la materia al controllo del giudice di merito
Non è ammesso in Cassazione un motivo che impugni la valutazione degli elementi di prova come tale; le critiche sulla valutazione probatoria devono rispettare i limiti di ammissibilità di cui all'art. 606 c.p.p.
Richiamato nel contesto delle doglianze sulla motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza di merito abbia violato i principi relativi alla decisione sulla prova
artt. 476 e 479 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione ai reati di falso: la Corte ha ritenuto che per il medico necroscopo la redazione di certificati senza una visita idonea integri gli elementi materiali e il dolo del reato di falso ideologico, perché la funzione del certificato è specifica e richiede verifica diretta
Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua anche se sintetica, essendo sufficiente il richiamo a parametri previsti dall'art. 133
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
D.P.R. n. 285 del 1990 (regolamento di polizia mortuaria)
Regola aspetti di polizia mortuaria e richiami normativi sulle certificazioni; la Corte osserva che il regolamento non dettaglia le modalità formali della visita, ma ciò non esime dall'obbligo sostanziale di una visita idonea alla funzione del medico necroscopo
regolamento di stato civile
regolamento di stato civile
Richiamato dal ricorrente: la Corte rileva che l'assenza di prescrizioni formali nel regolamento non incide sull'obbligo sostanziale di compiere una visita idonea per l'attestazione necroscopica
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili le censure che si limitino a criticare la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito se non rientrano nei ristretti limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.; pertanto contestazioni puramente di fatto raramente prosperano.
- La responsabilità penale è personale: tuttavia la Corte può desumere la responsabilità dell'imputato da specifici elementi probatori riferiti a ciascun episodio; non è sufficiente la mera affiliazione professionale o la semplice 'prassi' aziendale senza riscontri probatori individuali.
- Per il medico necroscopo la certificazione ha funzione specifica (verificare cause violente o reati) e richiede una visita effettiva e idonea; l'utilizzo di certificati altrui o una mera visione superficiale della salma non costituiscono surrogati adeguati e possono integrare il falso ideologico con relativo dolo.
- La ponderazione tra aggravanti e attenuanti è discrizione del giudice di merito; in sede di legittimità il sindacato è possibile solo se la motivazione è del tutto carente o manifestamente illogica.
- La pronuncia di inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può comportare il pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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