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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39885/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per il reato previsto dall'art. 256 d.lgs. n. 152/2006 per aver trasportato rifiuti pericolosi e non senza la prescritta autorizzazione. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) vizio di motivazione per mancata considerazione di ampia documentazione difensiva (visura camerale storica e altri documenti) che dimostravano che egli non era il legale rappresentante della Euroedilizia, che la Euroedilizia era proprietaria del veicolo e che era iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti non pericolosi; 2) vizio di motivazione nel diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ritenuto ingiustificato e basato su incongrua valutazione della presunta eccessiva quantità di materiale trasportato; 3) estinzione del reato per prescrizione, fatta valere come causa di estinzione intervenuta il 20 dicembre 2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul piano della doglianza circa la mancata valutazione della documentazione difensiva e sul piano del diniego dell'art. 131-bis, che risultava motivato con affermazioni congetturali. Tuttavia, a causa dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (20 dicembre 2022), la Corte ha dichiarato che i vizi di motivazione non potevano dar luogo a rinvio perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, in presenza di una causa estintiva il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a procedere immediatamente alla declaratoria di estinzione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. n. 152/2006

    art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006

    Norma che punisce il trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi e non; è il titolo di reato contestato all'imputato e in base al quale era stata pronunciata la condanna di primo grado.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento e la riduzione della pena per particolare tenuità o altre ipotesi; qui la domanda di applicazione non è stata accolta dal giudice di merito, decisione ritenuta dalla Cassazione priva di adeguata motivazione e basata su valutazioni congetturali circa la quantità del materiale trasportato.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Tettamanti, Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009)

    Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009 (Tettamanti)

    Principio secondo cui, se è intervenuta una causa di estinzione del reato, la Corte di Cassazione non può valutare in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata ai fini del rinvio, perché il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a pronunciare immediatamente la declaratoria della causa estintiva; ne consegue possibilità di annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Se il difensore deposita documentazione che incide su elementi decisivi (es. titolarità del veicolo, qualità di legale rappresentante, iscrizione all'Albo), il giudice di merito deve valutare e motivare specificamente il perché la documentazione non sia ritenuta rilevante; la mancata valutazione può costituire vizio di motivazione impugnabile in Cassazione.
  • Il rifiuto dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. deve basarsi su accertamenti probatori concreti e motivazioni aderenti alle risultanze; non sono ammesse motivazioni meramente congetturali o basate su supposizioni non accertate.
  • Se entro il procedimento di legittimità intervenisse una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio, e non procede all'esame pieno dei vizi di motivazione poiché il giudice di rinvio sarebbe obbligato a dichiarare l'estinzione.
  • Per massimizzare l'efficacia difensiva, le parti devono provvedere a depositare e far emergere in primo grado tutta la documentazione probatoria rilevante e devono tempestivamente segnalare e far dichiarare eventuali cause estintive per evitare che il tempo processuale ne pregiudichi l'effetto.
  • In casi simili, quando si contesta la qualificazione del materiale come rifiuto pericoloso o non pericoloso, è importante produrre evidenze tecniche (analisi, formulari, iscrizioni all'Albo) che possano essere valutate dal giudice e che impediscano decisioni fondate su valutazioni presuntive.

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