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Sentenza

Sentenza n. 2975/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4359 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.10.2024.

Giustizia amministrativa202600018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva disposto l'attribuzione della Carta docente per quattro anni scolastici

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la Carta docente, per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e successivamente depositata in copia informatica, indicava soltanto il conferimento dei poteri per un giudizio davanti al TAR Lombardia, senza identificare il provvedimento giudiziario da eseguire né la parte resistente. La ricorrente non era presente alla camera di consiglio nella quale la questione era stata rilevata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di una procura speciale idonea ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura separata dal ricorso deve contenere elementi sufficienti a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria; la mera allegazione telematica della copia informatica di una procura cartacea non rende automaticamente la procura speciale in calce al ricorso. L'eccezione prevista per la procura apposta materialmente in calce o a margine dell'atto non è stata estesa al caso di ricorso nativo digitale accompagnato da procura analogica separata, poiché tale modalità non garantisce né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto né la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., perché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata inoltre esclusa la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ricorrendo un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 aveva confermato un indirizzo già esistente e non aveva innovato il quadro normativo. Il TAR ha ritenuto non necessaria l'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale era stata proposta la domanda di esecuzione del giudicato.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale; la procura deve individuare specificamente la controversia, le parti e l'autorità davanti alla quale il ricorso è proposto.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La previsione adatta la procura al processo telematico e consente di certificare l'autografia della sottoscrizione, ma non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi sufficienti a individuare la controversia.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 182, comma 2, c.p.c. per escludere la sanabilità della carenza originaria della procura speciale.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente di rinnovare una procura la cui esistenza valida costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo al momento della sua proposizione.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; l'istituto è eccezionale e non opera quando esistevano parametri orientativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso alle parti sulle questioni rilevate d'ufficio è necessario quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non era presente in udienza o camera di consiglio.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Richiamati per evidenziare la generalizzata obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento della pretesa relativa alla Carta elettronica del docente, ma la domanda di ottemperanza non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare in modo sufficiente l'oggetto della controversia, le parti contendenti e l'autorità giudiziaria; una procura separata dal ricorso e recante formule meramente generiche è inidonea a fondare il potere di rappresentanza processuale.
  • La procura redatta su supporto cartaceo e depositata telematicamente in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diviene necessariamente una procura speciale apposta in calce al ricorso: la formalità telematica non sostituisce l'indicazione, nella procura, degli elementi identificativi della controversia.
  • La carenza originaria della procura speciale, quando essa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione o produzione successiva della procura ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile può essere riconosciuto soltanto in presenza di obiettiva incertezza normativa o di un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi utilizzabili e la parte abbia scelto l'opzione processuale meno prudente.
  • Quando la questione rilevata d'ufficio viene posta in udienza o camera di consiglio e il difensore della parte non è presente, l'omessa adozione dell'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. non determina di per sé una violazione del contraddittorio, poiché l'assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela del terzo

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