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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41091/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perche9 proposto con un motivo non consentito avverso una sentenza di applicazione della pena. In conseguenza dell'inammissibilite0, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilite0.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Napoli con cui era stata applicata la pena per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio nella forma di lieve entite0. Il ricorso deduceva la mancanza di motivazione in ordine alla mancata verifica, da parte del giudice di merito, dell'eventuale sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva tuttavia che il motivo investe una sentenza di patteggiamento con una censura non consentita dalla legge nel giudizio di legittimite0.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Indica il reato oggetto della sentenza di applicazione della pena, qualificato come ipotesi di lieve entite0 in materia di stupefacenti.

  • art. 129 c.p.p.

    Evocato dal ricorrente come parametro per dedurre l'omessa motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano del ricorso quando l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Esclude la proponibilite0 del motivo dedotto contro la sentenza di applicazione della pena, determinando l'inammissibilite0 del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilite0, segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria quando il ricorrente non e8 esente da colpa nella causazione dell'inammissibilite0.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena sono proponibili solo i motivi consentiti dalla legge; una censura che introduca questioni estranee ai limiti legali dell'impugnazione determina l'inammissibilite0 del ricorso.
  • La deduzione della mancata motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non e8 ammissibile se formulata in modo incompatibile con i limiti del ricorso contro il patteggiamento.
  • Quando il ricorso e8 manifestamente inammissibile, la Corte puf2 deciderlo de plano.
  • Alla dichiarazione di inammissibilite0 seguono le conseguenze economiche previste dalla legge, inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilite0.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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