Cassazione Penale, Ordinanza n. 41091/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perch e9 proposto con un motivo non consentito avverso una sentenza di applicazione della pena. In conseguenza dell'inammissibilit e0, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit e0.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Napoli con cui era stata applicata la pena per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio nella forma di lieve entit e0. Il ricorso deduceva la mancanza di motivazione in ordine alla mancata verifica, da parte del giudice di merito, dell'eventuale sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva tuttavia che il motivo investe una sentenza di patteggiamento con una censura non consentita dalla legge nel giudizio di legittimit e0.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Indica il reato oggetto della sentenza di applicazione della pena, qualificato come ipotesi di lieve entit e0 in materia di stupefacenti.
Evocato dal ricorrente come parametro per dedurre l'omessa motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento.
Consente la trattazione de plano del ricorso quando l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Esclude la proponibilit e0 del motivo dedotto contro la sentenza di applicazione della pena, determinando l'inammissibilit e0 del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilit e0, segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria quando il ricorrente non e8 esente da colpa nella causazione dell'inammissibilit e0.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena sono proponibili solo i motivi consentiti dalla legge; una censura che introduca questioni estranee ai limiti legali dell'impugnazione determina l'inammissibilit e0 del ricorso.
- La deduzione della mancata motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non e8 ammissibile se formulata in modo incompatibile con i limiti del ricorso contro il patteggiamento.
- Quando il ricorso e8 manifestamente inammissibile, la Corte pu f2 deciderlo de plano.
- Alla dichiarazione di inammissibilit e0 seguono le conseguenze economiche previste dalla legge, inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit e0.
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